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Nozione e classificazione di obbligazione


Le obbligazioni sono titoli di credito di massa (ciascuna di esse rappresenta una frazione di pari valore nominale di un prestito alla società), al portatore o nominativi, per il cui tramite la s.p.a. può raccogliere denaro, normalmente a titolo di mutuo (i cui dettagli sono definiti nel regolamento del prestito obbligazionario).
La legge consente che sia il diritto alla restituzione del capitale, sia quello alla corresponsione degli interessi siano, in tutto o in parte, subordinati alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.
Si parla in tal caso di obbligazioni subordinate, che, evidentemente, assegnano ai loro portatori una posizione di rischio intermedia tra quella degli altri creditori e quella degli azionisti.
E’ possibile anche l’emissione di obbligazioni c.d. a premio, ove per i portatori sono previsti, oltre al normale rendimento, bonus ulteriori assegnati a seguito di sorteggio.
Per quanto concerne gli interessi, il regolamento può correlare tempi ed entità del loro pagamento in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società: c.d. obbligazioni parametrate, che a loro volta possono distinguersi in indicizzate (se il parametro è esterno)e partecipative (se il parametro è costituito dall’andamento della società).
La formula della legge non ammette la liceità di obbligazioni in cui sia parametrato lo stesso diritto alla restituzione del capitale, cioè è inammissibile l’emissione di obbligazioni il cui valore di rimborso sia parametrato all’andamento della società, ossia comporti che il finanziatore partecipi al rischio di impresa.
Infine, particolarmente importanti sono le obbligazioni convertibili in azioni e le obbligazioni con warrant: con le prime è data facoltà all’obbligazionista, nei tempi e modi predeterminati nel regolamento, di “convertire” il proprio credito in azioni della società che ha emesso l’obbligazione (c.d. metodo diretto) o di altra società (c.d. metodo indiretto); con le seconde, invece, l’obbligazionista, rimanendo tale, ha inoltre la facoltà di sottoscrivere o acquistare azioni della società emittente o di altra.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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