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Le azioni di risparmio della s.p.a.


Una particolare categoria utilizzabile dalle sole s.p.a. con azioni ordinarie quotare è rappresentata dalle azioni di risparmio.
Introdotte dalla mini-riforma del 1974, si basavano sull’intimo collegamento “esclusione del diritto di voto/privilegio patrimoniale”.
Con il d. lgs. 37/2004 il legislatore si è chiaramente espresso nel senso del mantenimento della categoria.
Come detto, le s.p.a. con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati possono emettere azioni prive del diritto di voto e dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.
La privatizzazione del diritto di voto è tipologicamente necessaria per la qualificazione come azione di risparmio; non così per gli altri diritti amministrativi.
Se, in conseguenza della riduzione del capitale per perdite, l’ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, tale rapporto, a pena di scioglimento della società, deve essere ristabilito entro 2 anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di queste ultime.
Particolarità delle azioni di risparmio è che, se interamente liberate, possono essere al portatore.
Ulteriore tradizionale peculiarità è la complessa organizzazione di gruppo prevista dalla legge, che si articola:
- nell’assemblea speciale;
- in un rappresentante comune, egli ha diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle assemblee e di ottenerne estratti, nonché di impugnare le deliberazioni assembleari.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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