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L’organizzazione comune degli obbligazionisti: l'assemblea


Benché gli obbligazionisti siano in sé semplici creditori della società, è per loro (o meglio,per ciascuna serie di obbligazioni emesse dalla società) prevista un’organizzazione di gruppo basata sulla presenza di un’assemblea e di un rappresentante comune.
In tal modo è possibile rimettere alla decisione della maggioranza degli obbligazionisti modifiche riguardanti il prestito obbligazionario che altrimenti, per diritto comune, avrebbero bisogno del consenso di ciascun obbligazionista.

L’assemblea degli obbligazionisti delibera:
- sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi;
- sugli altri oggetti d’interesse comune degli obbligazionisti.
Si applicano le disposizioni relative all’assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni vanno iscritte nel registro delle imprese.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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