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Modalità organizzativa delle società: la rete


La rete corrisponde all’effettiva modalità organizzativa adottata dalle principali società di revisione su scala internazionale.
Di essa fanno parte le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; vi appartengono altresì le entità legate da un fine comune di cooperazione.
Oltre al rilievo della nozione in merito alla disciplina dell’incompatibilità l’appartenenza alla rete comporta una serie di ulteriori vincoli.
In primo luogo né la società di revisione né le entità appartenenti alla rete della medesima possono fornire alla società che ha conferito l’incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano, una serie di servizi c.d. non-audit (tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio, intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento, ecc…).
In secondo luogo, la Consob:
- determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l’indipendenza della società di revisione;
- stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi;
- può stabilire prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete intervengano nell’esercizio dell’attività di revisione in modo tale da compromettere l’indipendenza e l’obiettività delle persone che la effettuano.
Sempre con riguardo alle società quotate, oltre alle regole di incompatibilità e a quelle di rotazione obbligatoria, sono previste ulteriori cautele per evitare un’eccessiva familiarità tra società revisionate e soggetti che svolgono l’attività di revisione.
Per un verso, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l’incarico di revisione e nelle società ad essa collegate, né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di far parte della società di revisione.
Per altro verso, chi sia stato amministratore, componente degli organi di controllo, direttore generale o responsabile della redazione dei documenti contabili presso una società non può esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società.
Infine, la misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata dall’esito delle revisioni.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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