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Funzioni, doveri e poteri del revisore contabile


Le funzioni del revisore o della società incaricata del controllo contabile consistono:
- nel verificare con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale;
- nel verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- nell’esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio.
La relazione sui bilanci deve attenersi alla seguente tipologia standardizzata dalla legge:
- giudizio (positivo) senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale;
- giudizio (positivo) con rilievi;
- giudizio negativo;
- impossibilità di esprimere un giudizio.
In tutti i casi diversi dal primo la società di revisione deve esporre analiticamente nella relazione i motivi della propria decisione.
Nella società quotate, nella terza e quarta ipotesi deve essere informata immediatamente la Consob.
Gli effetti del giudizio di bilancio incidono sulla legittimazione a impugnare la deliberazione dell’assemblea (o del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico) per vizi attinenti alla mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione:
- per le società con azioni non quotate, la legittimazione a impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale;
- per le società con azioni quotate in Italia, la soglia di legittimazione è la medesima, ma si applica pure nel caso in cui la società di revisione abbia formulato giudizio positivo con rilievi.
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni.
Come si è già ricordato, il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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