La responsabilità dei sindaci
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico.
A loro carico sono previste:
la c.d. responsabilità esclusiva, qualora non osservino l’obbligo di verità nelle loro attestazioni oppure non conservino il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio;
la c.d. responsabilità concorrente, in base alla quale rispondono solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica;
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli amministrazioni.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto commerciale, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Corso di diritto commerciale (vol. 1 e 2)
- Autore del libro: Gaetano Presti e Matteo Rescigno
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