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Lo scioglimento parziale del rapporto sociale: la morte del socio


La morte del socio, se nulla dispone il contratto sociale, provoca lo scioglimento del rapporto fra società e socio, con obbligo di liquidazione della quota in favore degli eredi.
I soci superstiti possono evitare questa conseguenza in due ipotesi:
- decidendo di sciogliere la società; in tal modo il diritto degli eredi del socio defunto alla liquidazione della quota si converte in quello a percepire, una volta soddisfatti i creditori sociali, la quota di liquidazione che sarebbe spettata al loro dante causa; comunque gli eredi non subentrano come soci in luogo del defunto e quindi non divengono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte successivamente alla morte del socio;
- accordandosi con gli eredi del socio per il loro subentro nella società; ma è necessario che vi consentano tutti i soci superstiti.
Le conseguenze della morte del socio possono essere regolate preventivamente nell’atto costitutivo.
Talune delle clausole ricorrenti sono quella che impone la liquidazione della quota agli eredi senza che si possa optare per le indicate modalità alternative dello scioglimento della società o dell’accordo con gli eredi, e quella che invece vincola i soci superstiti a continuare il rapporto sociale con gli eredi, lasciando questi ultimi liberi di aderire o no.
Le regole ora esposte non valgono per il socio accomandante, la cui quota, stante la sua natura di mero apportatore di capitale, è liberamente trasmissibile per causa di morte.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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