Le operazioni compiute prima dell’iscrizione
Il codice non vieta di compiere operazioni in nome della s.p.a. prima della sua iscrizione.
Per esse sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito e i soci che nell’atto costitutivo o con atto separato abbiano eventualmente deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione.
Una volta che la società sia iscritta, bisogna distinguere a seconda che le obbligazioni fossero o no necessarie per la costituzione della società: delle prime, la s.p.a. risponde automaticamente; delle seconde solo se approvi l’operazione.
In entrambi i casi resta fermala responsabilità verso i terzi di coloro che hanno agito e dei loro coobbligati, ma la società deve tenerli indenni.
Prima dell’iscrizione della s.p.a. nel registro delle imprese è vietata l’emissione delle azioni.
Continua a leggere:
- Successivo: L’atto costitutivo della società per azioni
- Precedente: L’iscrizione nel registro delle imprese e i suoi effetti
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto commerciale, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Corso di diritto commerciale (vol. 1 e 2)
- Autore del libro: Gaetano Presti e Matteo Rescigno
Altri appunti correlati:
- Diritto Commerciale
- Diritto commerciale
- Tecnica professionale
- Diritto commerciale
- Diritto commerciale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Aspetti economico-aziendali e fiscali delle operazioni straordinarie d'impresa
- L’elusione fiscale nelle operazioni straordinarie di conferimento, fusione e scissione
- Elusione fiscale e abuso del diritto nelle operazioni straordinarie d'impresa
- Le fusioni e scissioni societarie ''semplificate''
- La fusione transfrontaliera - Uno strumento per il rimpatrio di società estere
Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.