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La durata e la pubblicità nei patti parasociali


La durata

Secondo l’art. 2341 bis c.c. sono patti a tempo determinato, che non possono avere durata superiore a 5 anni, quelli in qualunque forma stipulati che:
hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle s.p.a.;
pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società.
Sono anche possibili i patti a tempo indeterminato, ma in questo caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di 180 giorni.

La pubblicità

Oggetto di pubblicità sono solo i patti relativi alle s.p.a. aperte.
Nelle s.p.a. ad azionariato diffuso i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea.
La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo va depositato presso il registro delle imprese.
Più complesso e articolato è il sistema di pubblicità per le s.p.a. con azioni quotate: il TUF prevede che i relativi patti parasociali rilevanti debbano essere:
- comunicati integralmente alla Consob;
- pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
- depositati presso il registro delle imprese.
In caso di inosservanza di tali obblighi i patti sono nulli (è una singolare nullità sopravvenuta per causa esterna all’atto che suscita non poche perplessità in dottrina e giurisprudenza).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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