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Le modalità delle decisioni nella deliberazione assembleare


L’atto costitutivo può derogare al metodo assembleare in favore dei sistemi della “consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto”.
Nel silenzio dell’atto costitutivo le decisioni dei soci devono essere adottate con deliberazione assembleare.
La deliberazione assembleare è altresì obbligatoria se viene richiesta da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresentino almeno ⅓ del capitale sociale.
Per legge l’assemblea è validamente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (quorum costitutivo).
Il quorum deliberativo è pari alla maggioranza assoluta dei voti del capitale presente.
I soci che nella deliberazione hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, non sono obbligati ad astenersi, ma la relativa delibera è invalida se il loro voto è stato determinante e la decisione è potenzialmente pregiudizievole per la società.
Assai ridotte sono le prescrizioni di legge per il caso in cui l’atto costitutivo preveda l’adozione delle decisioni dei soci senza seguire il metodo assembleare.
I principi generali sono:
- ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione;
- la decisione deve essere frutto di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto;
- dai documenti sottoscritti devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;
- salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, il quorum deliberativo è pari al voto favorevole di tanti soci che raggiunga almeno la metà del capitale sociale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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