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Le azioni con limitazione al voto


L’art. 2351 c.c. prevede una ampia modulabilità del diritto di voto.
E’ così possibile che lo statuto consenta la creazione di azioni:
- senza diritto di voto;
- con diritto di voto limitato a particolari argomenti;
- con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
Prima della riforma le limitazioni al diritto di voto dovevano necessariamente essere accompagnate da privilegi di carattere patrimoniale; oggi non è più così.
Per evitare uno sfruttamento eccessivo dell’effetto leva e far si che la società non possa essere controllata con un investimento ridotto, il valore delle azioni a voto escluso o limitato non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.
Nelle sole s.p.a. chiuse è poi possibile prevedere ulteriori limitazioni che agiscono però non sul piano oggettivo delle categorie, ma a livello soggettivo:
in relazione alla quantità di azioni possedute, il diritto di voto può essere limitato a una misura massima (c.d. tetti);
possono essere disposti scaglionamenti del diritto di voto.
Lapidario è, infine, il divieto di voto plurimo: a nessuna azione può essere attribuito più di un voto.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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