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L’assistenza finanziaria sulle proprie azioni


Secondo l’art. 2358 c.c. la società non può accordare prestiti né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.
In altri termini non è possibile acquistare azioni della società facendosi finanziare, direttamente o indirettamente con prestazioni di garanzia, dalla società stessa.
La società inoltre non può, neppur per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Sia il divieto di accordare prestiti o garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie sia quello di accettare azioni proprie in garanzia, non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l’acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.
In questi casi, tuttavia, le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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