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La responsabilità dei componenti del consiglio di sorveglianza


I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.
Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Il mancato richiamo dell’art. 2407 c.c. rende non agevole la ricostruzione delle azioni proponibili e della relativa legittimazione.
La limitazione alla sola azione sociale di responsabilità a opera della società appare eccessiva: derivando dalle regole generali sull’illecito aquiliano, è esperibile l’azione del singolo socio o terzo direttamente danneggiato e l’azione dei creditori; dubbia è, invece, l’esercitabilità dell’azione sociale da parte della minoranza.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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