La responsabilità dei componenti del consiglio di sorveglianza
I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.
Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Il mancato richiamo dell’art. 2407 c.c. rende non agevole la ricostruzione delle azioni proponibili e della relativa legittimazione.
La limitazione alla sola azione sociale di responsabilità a opera della società appare eccessiva: derivando dalle regole generali sull’illecito aquiliano, è esperibile l’azione del singolo socio o terzo direttamente danneggiato e l’azione dei creditori; dubbia è, invece, l’esercitabilità dell’azione sociale da parte della minoranza.
Continua a leggere:
- Successivo: Il consiglio di sorveglianza nelle società con azioni quotate
- Precedente: Poteri e doveri del consiglio di sorveglianza
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto commerciale, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Corso di diritto commerciale (vol. 1 e 2)
- Autore del libro: Gaetano Presti e Matteo Rescigno
Altri appunti correlati:
- Diritto Commerciale
- Diritto commerciale
- Tecnica professionale
- Diritto commerciale
- Diritto commerciale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Aspetti economico-aziendali e fiscali delle operazioni straordinarie d'impresa
- L’elusione fiscale nelle operazioni straordinarie di conferimento, fusione e scissione
- Elusione fiscale e abuso del diritto nelle operazioni straordinarie d'impresa
- Le fusioni e scissioni societarie ''semplificate''
- La fusione transfrontaliera - Uno strumento per il rimpatrio di società estere
Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.