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Il funzionamento del consiglio di sorveglianza


Il consiglio di sorveglianza opera secondo il metodo collegiale.
Il suo presidente è eletto dall’assemblea e lo statuto ne determina i poteri.
Il consiglio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni anche utilizzando mezzi di telecomunicazione.
È regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Delle riunioni deve redigersi verbale.
Per le impugnazioni si applicano le norme previste per le decisioni del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale, in quanto compatibili.
La deliberazione con cui viene approvato il bilancio di esercizio, oltre che dai consiglieri assenti e dissenzienti, può venire impugnata anche dai soci.
La limitazione alla sola annullabilità è coerente con il sistema delle impugnazioni delle delibere consiliari, ma non con quanto comunemente si ritiene a proposito della delibera assembleare di approvazione di un bilancio non conforme ai criteri di legge, che viene reputata nulla.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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