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La fusione di due società


La fusione è l’unificazione di due o più soggetti precedentemente distinti dal punto di vista giuridico.
Il codice distingue due tipi di fusione a seconda delle modalità di esecuzione:
- mediante la costituzione di una nuova società (fusione in senso stretto);
- mediante l’incorporazione di una o più società in una preesistente (fusione per incorporazione).
La prima comporta l’estinzione di tutte le società parteciparti all’operazione, la seconda di tutte tranne una (la c.d. incorporante).
La nuova società risultante della fusione ovvero quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione.
Si tratta di un effetto assimilabile a una successione universale.
Estinzione delle società partecipanti alla fusione non significa estinzione dei rapporti sociali che a esse facevano capo.
All’unificazione dei patrimoni in capo alla nuova società ovvero all’incorporante corrisponde, infatti, l’unificazione delle compagini sociali: chi era socio di una società partecipante che si estingue riceve una partecipazione nella nuova società (o nell’incorporante) sulla base di un rapporto di cambio pattuito tra gli organi amministrativi delle società e approvato dalle rispettive assemblee.
La fusione può essere tra società dello stesso tipo oppure tra società di tipo diverso; in questo secondo caso implica una trasformazione.
E’ quindi opportuno distinguere la fusione trasformativa omogenea dalla fusione trasformativa eterogenea, che si ha quando alla fusione partecipino società causalmente diverse oppure, addirittura, anche enti di tipo diverso dalle società.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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