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Le associazioni temporanee di imprese (ATI)


La realizzazione di operazioni economiche di particolare complessità può richiedere la cooperazione di più imprese.
Le tecniche di collaborazione possono essere le più varie.
Tuttavia, non sempre le imprese desiderano creare un struttura che, per quanto possa essere leggera, come un consorzio, comunque comporta l’instaurazione di un’organizzazione di gruppo.
E’ così nata nella realtà pratica una figura contrattuale atipica denominata joint-venture, o associazione o raggruppamento temporaneo di imprese (ATI), che risponde all’esigenza di fornire alle imprese uno strumento giuridico che, senza intaccarne la reciproca autonomia e creare un nuovo soggetto a base associativa, permette alle imprese di coordinare le proprie attività e presentarsi ai terzi in modo unitario.
Per quanto non manchino voci che riconoscono all’ATI natura di contratto associativo, la funzione dell’accordo di evitare la nascita di un’autonoma struttura organizzativa induce a ritenere preferibile la qualificazione del contratto come mandato collettivo.
La definizione del rapporto fra le imprese temporaneamente riunite ha un duplice contenuto precettivo.
Si precisa, infatti, che le imprese associate conferiscono un mandato collettivo speciale alla c.d. capogruppo e che il rapporto di mandato non “determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti”.
E’, in ogni caso, l’autonomia negoziale che regola i rapporti interni all’ATI: e non può escludersi a priori che, nonostante la qualificazione che le parti abbiano dato al contratto, il contenuto dell’accordo vada al di là del mero mandato collettivo e sia tale da integrare gli estremi di un diverso contratto a natura consortile o societaria.LEZIONE XVIII

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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