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Cooperative s.p.a. e cooperative s.r.l.


La disciplina espressa delle cooperative non è esaustiva; essa ha perciò bisogno di “appoggiarsi” per colmare le lacune a quella delle società lucrative.
L’art. 2519 c.c. prevede che alle cooperative si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.
L’atto costitutivo delle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiori a 20, ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1 milione di euro può, tuttavia, prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla s.r.l.
La quotazione della cooperativa può apparire contraddittoria sia con lo scopo mutualistico sia con le regole di quotazione che impongono la libera trasferibilità delle azioni.
In effetti, oggi sono quotate in mercati regolamentati solo alcune banche popolari e una società cooperativa.
Non deve peraltro dimenticarsi che le cooperative possono emettere strumenti finanziari “lucrativi”.
Mentre prima della riforma la legge ammetteva sia le cooperative a responsabilità limitata dei soci sia quelle a responsabilità limitata, adesso in tutte le cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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