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Codice civile e leggi speciali per le cooperative


Nel settore delle cooperative è particolarmente rigogliosa la legislazione speciale.
Il rapporto tra codice e leggi speciali è regolato nell’art. 2520 c.c. secondo cui la legge speciale prevale e le norme del codice si applicano solo in quanto compatibili.
Espressamente il codice contempla la possibilità che la legge preveda la costituzione di cooperative destinate a procurare beni i servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci: cioè di enti che, in quanto non svolgenti attività mutualistica con i soci, non sarebbero qualificabili come cooperative secondo le disposizioni del codice.
È, ad esempio, il caso delle cooperative sociali che, in base alla legge istitutiva, sono tenute a “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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