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Ritardo o mancata adozione del provvedimento amministrativo

Ritardo o mancata adozione del provvedimento amministrativo

MANCATA E RITARDATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO;
Secondo un indirizzo il legislatore ha voluto ammettere un indennizzo non solo in ipotesi di mancata conclusione del procedimento e conclusione tardiva del procedimento, ma anche nel caso in cui l'amm. non abbia risposto positivamente all'istanza del privato e il ritardo e l'omissione del provvedimento.

RITARDATO O INCOMPLETO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI E DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELLA P.A.

Nei punti 2 e 3 diversi presupposti e natura rispetto al punto 1.

In particolare (nel punto 2) il legislatore ha ammesso l’indennizzo anche nelle ip. in cui l’amministrazione non abbia risposto positivamente all’istanza del privato e il ritardo o l’omissione del provvedimento richiesto si rilevino illegittimi.

In conclusione: le previsioni introdotte dalla lex Bassanini hanno una portata rivoluzionaria in quanto viene riconosciuta per la prima volta a livello legislativo, una tutela “lautamente” risarcitoria nei confronti di “pretese” pregiudicate da comportamenti omissivi o da atti illegittimi della p.a.

Quindi: Il termine indennizzo è stato usato dalla lex Bassanini, in senso atecnico, quale sinonimo di “ammenda dai caratteri del tutto particolari con una funzione essenzialmente preventivo- punitiva (e solo sull’istanza riparatoria) equiparabile a quella delle sanzioni amministrative o delle cd. pene private.
(La norma sull’indennizzo non ha ancora trovato concreta attuazione).

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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