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Caratteristiche dell'esecuzione del provvedimento amministrativo

Caratteristiche dell'esecuzione del provvedimento amministrativo


L'esecuzione del provvedimento in genere si risolve con l'ottemperanza del precetto da parte del destinatario del medesimo: comportamenti materiale attraverso i quali si esprime la collaborazione che il soggetto privato deve prestare all'amm. al fine di attuare il regolamento autoritativo degli interessi predisposto nel provvedimento.
Più raramente, può essere anche l'amm. procedente a provvedere direttamente all'esecuzione del suo provvedimento, mediante un comportamento reale che prescinde dalla collaborazione di altri soggetti: es. apprensione di una res, atti di ablazione della proprietà privata..
Ma si dovrebbe parlare di esecuzione quando interviene il presupposto per l'inadempimento del precetto: l'inadempienza al comando giuridico espresso dal provvedimento è l'elemento scatenante la reazione, legittima, dell'amm. agente, volta a realizzare coattivamente il suo atto.
(ora è elencata nel paragrafo una classificazione che C. non ritiene giusta)
Si possono distinguere 2 forme: l'esecuzione diretta e l'esecuzione in danno dell'inadempiente.
Con la prima l'amm. agente verifica l'inosservanza del precetto, diffida il destinatario del medesimo ad adempiere entro un termine ragionevolmente congruo ovvero comunica il giorno in cui si provvederà direttamente all'esecuzione del provvedimento.
Entrambe le ipotesi confluiscono nell'attività materiale con la quale l'amm. procedente realizzerà quel risultato che avrebbe ottenuto se il privato avesse adempiuto il suo obbligo, qualora, malgrado la diffida e la comunicazione, permanga alla scadenza del termine della diffida o della comunicazione, l'inadempimento del precetto.
In questa fase dell'esecuzione, l'amm. si avvale di mezzi propri, cioè mediante la sua organizzazione compierà quei comportamenti reali necessari a dare specifica attuazione al provvedimento, magari ricorrendo anche alla forza pubblica. Il costo dell'esecuzione diretta si dice a carico del soggetto inadempiente; in diversa ipotesi, mancando la norma di previsione, il costo deve essere supportato dall'amministrazione.
L'esecuzione in danno dell'inadempiente ha per oggetto un pretermesso obbligo di facere, fungibile: non avendo l'amministrazione i mezzi per poter procedere all'esecuzione diretta, si deve ricorrere ad una diversa fase di esecuzione del precetto inadempiuto, fase che inizia con l'adozione di uno specifico provvedimento: l'ordine al privato inadempiente di eseguire il comando, cioè la prestazione di facere prevista nell'originario provvedimento, con la comminatoria dell'esecuzione in danno, qualora vi sia ulteriore inottemperanza all'ordine così impartito. In questo caso l'amm. agente affida ad altro soggetto (anche ad un'impresa privata specializzata), l'esecuzione del facere: le spese sono a carico dell'inadempiente che, se ulteriormente moroso, si vedrà accollare l'importo maggiorato mediante la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle entrate erariali. L'inadempiente potrebbe pagare molto più di quanto avrebbe pagato se avesse adempiuto.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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