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Le plusvalenze immobiliari


Tra ai redditi diversi rientrano alcune plusvalenze, che sono indicate come plusvalenze “isolate”, per mettere in rilievo il fatto che non sono realizzate nel contesto di una attività economica.
Prima del vigente Testo unico, le plusvalenze realizzate al di fuori dell’attività di impresa erano tassate solo se realizzate con intento speculativo.
Il Testo unico ha sostituito, alla tassazione di tutte le plusvalenze realizzate con intento speculativo, la tassabilità di specifiche, determinate plusvalenze.
L’intento speculativo non c’è più una componente delle fattispecie imponibili, ma esso ha ispirato il legislatore nell’individuazione delle plusvalenze rilevanti.
Le plusvalenze tassabili sono quelle:
a. realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita dei terreni o degli edifici;
b. realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati da non più di cinque anni, con esclusione:
i. degli immobili acquisiti per successione;
ii. delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
La plusvalenza è tassabile o con l’IRPEF ordinaria o, a scelta del contribuente, con imposta sostitutiva del 20%.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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