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La regola della previa imputazione a conto economico


I componenti negativi non sono deducibili se non sono “imputati al conto economico dell’esercizio di competenza”.
La ratio di ciò è di intuitiva evidenza: è difficile ipotizzare che un contribuente possa dedurre ai fini fiscali le spese sostenute, ad esempio, per l’acquisto di materie prime o per retribuire i dipendenti, se queste spese non sono state contabilizzate e imputate al conto economico.
Il reddito imponibile, in tal modo, “dipende” dal conto economico, ed è la risultante della somma algebrica del risultato del conto economico, con le variazioni in aumento o in diminuzione espressamente previste dalle norme fiscali.
Vi sono però quattro deroghe al principio della previa imputazione a conto economico:
1. la prima deroga concerne i componenti negativi iscritti nel conto economico di un esercizio precedente, il cui scomputo è ammesso “se la deduzione è stata rinviata”; se i costi imputati all’esercizio di competenza, e quindi iscritti nel relativo conto economico, sono deducibili fiscalmente solo in uno dei periodi successivi (ossia quando diventano certi e oggettivamente determinabili), è giocoforza che siano deducibili in tale esercizio, senza essere imputati al relativo conto economico;
2. la seconda deroga sia per le spese e gli altri componenti negativi di reddito che, “pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge”; è il caso, ad esempio, dei compensi spettanti ai promotori e soci fondatori, che sono deducibili anche se non imputati al conto economico;
3. la terza deroga concerne taluni costi stimati (ammortamenti, accantonamenti, rettifiche di valore, spese di ricerca e eccedenze di canoni di leasing), su cui ci soffermeremo nel prossimo paragrafo;
4. la quarta categoria, infine, riguarda le spese ed altri oneri che afferiscono specificamente ai ricavi e ad altri proventi, e che, “pur non risultando imputati a conto economico, concorrono a formare il reddito”; questa deroga è essenzialmente rivolta a consentire la deducibilità dei “costi neri”, ossia le spese ad imputazione specifica non contabilizzate e non considerate in sede di calcolo del reddito di impresa, che sono correlate a ricavi o altri proventi parimenti non iscritti e non dichiarati: quando sono “recuperati a tassazione” dei ricavi non dichiarati, vanno dedotti gli oneri e le spese specificamente afferenti.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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