Skip to content

La detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni


Tanto chiarito dal lato del cedente o prestatore, l’effettuazione di operazioni imponibili produce effetti giuridici anche in capo al cessionario o committente.
Infatti, ove l’acquisto del bene o del servizio sia effettuato nell’esercizio di impresa o di arti e professioni, esso genera il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in via di rivalsa da quella dovuta all’erario sulle operazioni attive.
Il diritto alla detrazione sorge quando l’IVA diviene esigibile sull’operazione, ma può essere esercitato sino alla presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo.
Il meccanismo della detrazione dell’imposta assolta a monte (in via di rivalsa) da quella dovuta a valle (all’erario) è essenziale al fine di rendere neutrale il tributo nei passaggi intermedi del ciclo produttivo/distributivo e per fare gravare il tributo sul consumatore finale.
Affinché sia possibile raggiungere tale obiettivo, occorre che la detrazione sia immediata (in quanto l’imposta deve rimanere a carico dell’operatore intermedio il minor tempo possibile) ed integrale (al contrario, una parte del tributo sarebbe destinata ad incidere in via definitiva sull’operatore intermedio).
In via generale, l’art. 19 d.p.r. 633/72 limita il diritto alla detrazione agli acquisti di beni o servizi inerenti all’attività dell’impresa o dell’arte e professione e, quindi, correlati alle operazioni attive realizzate in tali ambiti.
L’inerenza è, peraltro, un concetto di relazione che deve essere verificato caso per caso, in quanto un acquisto non può dirsi “inerente” o “non inerente” in senso assoluto, ma solo considerando le caratteristiche che connotano l’attività in concreto svolta dall’operatore.
Mentre per le persone fisiche occorrerà, di volta in volta, verificare che l’acquisto si ponga in rapporto diretto con l’effettuazione di operazioni attive rientranti nell’ambito dell’attività esercitata, per le società e gli enti commerciali gli acquisti dovrebbero sempre considerarsi inerenti all’attività di impresa, in coerenza con la presunzione di inerenza a detta attività di tutte le operazioni attive.
Invero, la scelta di un criterio meramente formale di inerenza anche con riferimento alle operazioni passive sembra coerente con la necessità di adottare un unico principio valevole per tutte le tipologie di operazioni, onde consentire la corretta applicazione della neutralità dell’IVA.
Diversamente opinando, infatti, si produrrebbe la duplicazione del prelievo, risultando il soggetto intermedio gravato in via definitiva dell’IVA assolta in via di rivalsa sugli acquisti per la parte di essa non detraibile per difetto di inerenza.
D’altronde non possiamo nasconderci le possibilità di abuso alle quali potrebbe condurre l’adozione del prospettato criterio formale, per il tramite del quale sarebbe consentito recuperare il tributo assolto in via di rivalsa anche su acquisti di beni aventi carattere squisitamente personale e del tutto estranei all’esercizio dell’impresa, semplicemente intestando tali beni alla società e provocando, così la detraibilità.
Di conseguenza, e pur consapevoli che tale soluzione produce un effetto di asimmetria del sistema, nell’individuazione del criterio dell’inerenza delle operazioni passive sembra doversi adottare una prospettiva di carattere sostanziale, verificando quindi l’effettiva finalizzazione dell’acquisto alla complessiva attività esercitata dalla società.
Infine, per gli enti non commerciali, i quali sono trattati ai fini IVA alla stregua di consumatori finali, l’art. 19 ter d.p.r. 633/72 limita la detraibilità con riguardo agli acquisti effettuati nell’esercizio di attività secondarie commerciali o agricole gestite con contabilità separata.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.