IVA: detraibilità esclusa in radice
Sussistono, poi, numerose operazioni di acquisto nelle quali la detraibilità è espressamente esclusa in radice.
Il dato che accomuna le numerose fattispecie di indetraibilità (ad esempio, le prestazioni alberghiere, le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e quelle inerenti al trasporto di persone) è che trattasi di beni ontologicamente destinati ad un uso promiscuo, le relazione ai quali risulta assai arduo distinguere l’utilizzazione privata da quella inerente all’attività.
Tanto chiarito, occorre altresì rilevare come la detrazione dell’IVA assolta a monte risulti strettamente correlata alle tipologie di operazioni attive poste in essere dal soggetto passivo; così che, essa risulta integrale ove le suddette operazioni siano imponibili ed incontra particolari preclusioni quante volte il soggetto passivo realizzato operazioni attive esenti o non soggette all’imposta.
Al proposito, vengono in rilievo le disposizioni recate all’art. 192-4-5 d.p.r. 633/72.
La prima di tali norme chiarisce che non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto e all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta.
Essa, peraltro, trova diversa applicazione nei casi in cui il soggetto passivo realizzi operazioni non soggette all’imposta ovvero operazioni esenti.
Nel primo caso occorrerà comunque distinguere tra beni e servizi:
a. afferenti esclusivamente le operazioni attive non soggette all’imposta, per i quali non è consentita la detrazione dell’IVA;
b. inerenti le operazioni attive imponibili, ove è consentita la detrazione integrale;
c. utilizzati in relazione ad operazioni sia imponibili che non soggette all’imposta.
In tale ultimo caso, ai sensi dell’art. 194 d.p.r. 633/72, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a siffatte utilizzazioni.
Ove il soggetto passivo eserciti operazioni esenti, non si fa luogo alla distinzione sopra effettuata, ma il diritto alla detrazione è stabilito in via generale in una determinata percentuale (pro rata) ed è calcolato in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nel medesimo periodo.
Il diritto alla detrazione è strumentale al calcolo dell’IVA dovuta: infatti, l’IVA detraibile (relativa alle operazioni passive) è destinata ad essere scomputata dall’IVA assolta dal contribuente (sulle operazioni attive).
Ove da tale operazione matematica emerga un risultato di segno negativo, il soggetto dovrà versare all’erario la differenza; viceversa, ove il risultato sia di segno positivo, quest’ultimo costituirà una eccedenza detraibile che il contribuente potrà “portare a nuovo” (e quindi detrarre dall’IVA dovuta nel periodo successivo), ovvero compensare con altri tributi.
Solo in alcune ipotesi, tassativamente previste dal d.p.r. 633/72, il soggetto passivo potrà chiedere il rimborso dell’eccedenza IVA.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Tributario, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: "Manuale di diritto tributario" di P. Russo e "L'imposta sul valore aggiunto" di F. Padovani
- Autore del libro:
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