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L’accertamento d’ufficio effettuato dalla Finanza


L’accertamento d’ufficio è quello che viene posto in essere dalla finanza nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di nullità della stessa.
Nelle ipotesi predette, l’ufficio determina il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati o delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza; con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata ma nulla, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente, ancorché regolarmente tenute.
Sembra a noi che l’accertamento in questione si caratterizzi essenzialmente per l’assenza di vincoli procedurali a carico dell’amministrazione; fermo restando il rilievo per cui neanche in questa ipotesi l’accertamento può assumere finalità e connotazioni sanzionatorie.
L’assenza dei vincoli di cui sopra giustifica, in primo luogo, che gli uffici delle imposte hanno la facoltà di pervenire alla determinazione del reddito nel suo complesso, prescindendo quindi e se del caso dalla individuazione analitica dei singoli e specifici redditi che lo compongono; e, in secondo luogo e correlativamente, che a tal fine la finanza è legittimata ad avvalersi dei metodi di accertamento di cui agli artt. 38 e 39 d.p.r. 600/73.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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