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IRES e regime di trasparenza delle società


Le società di capitali, che hanno come soci altre società di capitali, e le “piccole” società a responsabilità limitata non sono soggette all’IRES se optano per il regime di trasparenza fiscale.
Il regime di trasparenza è un sistema di eliminazione della doppia imposizione dei redditi societari e di utilizzo immediato delle perdite: applicando tale regime, infatti, la società non è tassata; sono tassati soltanto i soci, ai quali è imputato il reddito della società, ma anche la perdita, che è immediatamente utilizzabile per compensare i redditi del socio.
L’opzione per la trasparenza può essere esercitata solo dalle società di capitali possedute da un numero limitato di soci: il regime di trasparenza può essere adottato solo da società di capitali alle quali partecipino altre società di capitali con una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50%.
L’opzione per il regime di trasparenza deve essere espressa sia dalla società partecipata, che cessa così di essere soggetto passivo di imposta, sia dalle partecipanti.
Quando vengono meno le condizioni per l’esercizio dell’opzione, l’efficacia dell’opzione per la trasparenza cessa dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della società partecipata.
Pertanto, se una sola società partecipante perde le condizioni per l’esercizio dell’opzione, la società partecipata decade dal regime di tassazione per trasparenza e ridiventa soggetto passivo del tributo di competenza di quel periodo di imposta.
Se vi sono soci non residenti, l’esercizio dell’opzione consentito “a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti”.
Poiché la ritenuta alla fonte sui dividendi non si applica nei confronti di soggetti residenti negli Stati della Unione Europea, solo tali soggetti possono optare per il regime di trasparenza.
Possono inoltre optare le società residenti in Paesi extracomunitari, ma solo se vi sia una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni che escluda la ritenuta alla fonte sui dividendi “in uscita” dall’Italia.
I redditi imputati alla società partecipante sono da considerare prodotti nel territorio dello Stato e, dunque, sono imponibili in Italia.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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