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I lavori in corso e le opere di durata ultrannuale


A fine esercizio, si pone la necessità di calcolare, e rilevare in bilancio (tra le rimanenze), anche il valore dei “prodotti in corso di lavorazione” e dei “servizi in corso di esecuzione”: tali rimanenze, in particolare, sono valutate in base alle spese sostenute nell’esercizio.
Altra, più articolata normativa vale per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.
Si pensi, ad esempio, all’appalto di un’opera che richiede più anni di lavori: per tali contratti, la regola generale è che l’imprenditore, alla fine dell’esercizio, deve rilevare tra le rimanenze i lavori effettuati determinandone il valore in base ai corrispettivi pattuiti per i lavori già svolti.
Nel caso di opere di lunga durata, il corrispettivo è un utile non soltanto sperato, ma economicamente già maturato, perché derivante dal contratto in corso di esecuzione.
Per tale motivo, mentre il valore dei beni di magazzino viene determinato in base al costo, qui si segue un criterio diverso, e ci si riferisce alla quota di corrispettivo contrattuale corrispondente all’opera eseguita.
Quando l’opera è conclusa, si ha liquidazione definitiva dei corrispettivi: ed i corrispettivi definitivamente liquidati non fanno parte delle rimanenze, ma dei ricavi.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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