Il problema della natura sanzionatoria del diritto penale tributario
Quanto appena detto potrebbe indurre a ritenere che le norme penali tributarie si limitino ad approntare la sanzione a precetti già contenuti nella legislazione tributaria; che, insomma, il diritto penale tributario abbia natura meramente sanzionatoria.
Se è oggi assolutamente predominante l’idea della completa autonomia del precetto penale, non si può negare che vi sia una stretta dipendenza tra fattispecie incriminatrice e complesso delle disposizioni tributarie disciplinanti le diverse imposte, essendo la tutela penale preordinata ad assicurare l’esatto e puntuale assolvimento di queste ultime.
Tale stretta dipendenza fa sorgere il quesito di fondo se l’oggetto della tutela penale sia costituito dalle imposte così come risultano dovute in base alla disciplina risultante dalle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono presunzioni; oppure dalle imposte così come dovute in base al principio costituzionale della capacità contributiva “reale”.
Il quesito si articola essenzialmente in due più specifici interrogativi: quale è il significato che i termini e gli istituti tributaristici assumono all’interno della fattispecie canale; che valenza possiedono ai fini penali le presunzioni disseminate nella legislazione tributaria.
Quanto al primo interrogativo, l’attuale formulazione delle fattispecie incriminatrici, densa di riferimenti a concetti tipicamente tributaristici, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto attribuire ad essi lo stesso significato della stessa configurazione che possiedono nella materia di provenienza.
In ordine all’altro interrogativo, occorre distinguere, a nostro parere, a seconda che si tratti di presunzioni legali relative, che giocano sul piano meramente probatorio o presunzioni legali assolute, le quali concorrono alla formazione della fattispecie sostanziale.
Le prime non possono certo possedere, ai fini penali, la stessa valenza che hanno ai fini tributari, consistendo in schemi argomentativi che dovranno pur sempre essere vagliati criticamente dal giudice penale.
Le seconde non possono che essere intese come relative, e quindi rilevanti solo sul piano processuale-probatorio e non su quello sostanziale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Tributario, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: "Manuale di diritto tributario" di P. Russo e "L'imposta sul valore aggiunto" di F. Padovani
- Autore del libro:
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