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Il consolidato mondiale dei sistemi tributari di Danimarca e Francia


Il consolidato mondiale è attualmente previsto dai sistemi tributari di Danimarca e Francia; la disciplina del consolidato mondiale delineata nel Testo unico è sostanzialmente ispirata al modello francese.
Va subito notata la fondamentale differenza tra consolidato nazionale e mondiale: il primo comporta la tassazione unitaria di più società residenti, ossia di più soggetti passivi di imposta; il secondo, invece, concerne la tassazione di un solo soggetto (la controllante residente), e consiste sostanzialmente in una modalità di tassazione dei redditi delle controllate estere, imputabili alla controllante residente.
L’opzione per il consolidato mondiale comporta infatti l’imputazione proporzionale alla controllante dei redditi (e delle perdite) di tutte le controllate non residenti.
Questo sistema di tassazione presenta dunque, al tempo stesso, vantaggi e svantaggi.
Il lato positivo è dato dalla compensabilità delle perdite fiscali delle società controllate non residenti con i redditi imponibili delle società residenti.
D’altro canto, però, divengono immediatamente tassabili in Italia, per imputazione alla controllante, gli utili delle controllate non residenti.
L’ente controllante, che può optare per il consolidato mondiale, deve essere una società di capitali o un ente commerciale residente in Italia, e deve essere la società di “più alto livello” della catena di controllo.
L’opzione per il consolidato mondiale, che deve essere esercitata unicamente da parte della società o ente controllante residente di grado più elevato, è efficace se sussistono le seguenti condizioni:
a. ha per oggetto tutte le controllate non residenti;
b. identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della controllante;
c. revisione dei bilanci di tutte le società del gruppo;
d. attestazione delle controllate da cui risulti il consenso alla revisione del proprio bilancio e l’impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell’imponibile.
Inoltre, è necessario che la controllante interpelli l’Agenzia delle entrate, affinché si pronunci sulla sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell’opzione.
Il risultato reddituale (utile o perdita) delle società non residenti, da includere proporzionalmente nell’imponibile della controllante, deve essere determinato con il “metodo extracontabile” applicando le disposizioni vigenti in Italia in materia di IRES.
Devono poi essere effettuate alcune “rettifiche di consolidamento”.
Per evitare effetti di doppia imposizione, sono detraibili le imposte pagate all’estero dalle società controllate, con le seguenti regole:
a. concorso prioritario dei redditi prodotti all’estero alla formazione del reddito imponibile;
b. computo delle imposte detraibili effettuato separatamente per ciascuna società estera;
c. riporto nel tempo del credito per imposte pagate all’estero inutilizzato nell’esercizio di competenza.
l’imposta sul valore aggiunto

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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