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Riforma della revisione legale: che cosa cambia


La riforma ha avuto impatto sulle società quotate in borse, sulle banche e sulle assicurazioni. In Italia le società di capitale sono obbligate ad effettuare la revisione contabile se superano determinati limiti.

Quadro normativo di riferimento:
• il cambiamento è intervenuto con effetto dal 2017. La riforma nasce da un regolamento europeo (537 del 16/04/2014) che ha aperto un grosso dibattito sul ruolo e la fusione delle società di revisione in Europa. Ha regolamento alcuni aspetti e si è posto l’obiettivo di omogeneizzare gli aspetti che doveva poi essere recepita dagli stati. Dopo il questo regolamento è stata emessa una direttiva europea che è stata recepita in Italia a luglio 2016 dalla legge 135 che va letta insieme a quella del 2010.

La revisione legale è obbligatoria per:
• Gli enti di interesse pubblico: EIP
• Enti sottoposti a regime intermedio
• Altre società
La novità più rilevante è la creazione della categoria degli enti sottoposti a regime intermedio. Nati per la necessità di distinguerli dagli EIP.

Gli EIP sono sostanzialmente le società quotate in borsa, quindi le società che hanno strumenti finanziari quotati, le banche e le assicurazioni. Questi sono quelli da cui da sempre vi era obbligo di revisione.
Rispetto alla definizione precedente (dove c’erano non solo le società quotate, ma anche le quotande), è cambiato che non sono più comprese le società quotande, ma solo le quotate. Tutta una serie di società che prima erano incluse negli EIP, oggi sono stati spostati nella categoria intermedia (SIM, società che gestiscono mercati regolamentati, società che svolgono gestione accentrata). Sono entità ibride. Gli enti sottoposti a regime intermedio sono una categoria anomale nel panorama europeo, che è presente solo nell’ordinamento italiano.

Le altre società che non sono quotate hanno subito un cambiamento non drastico. La cosa più rilevante è che le società controllate e controllanti di società quotate prima erano attratte dalla normativa che regolava la revisione di società quotate e per cui alcuni aspetti della revisione erano pari a quelle delle quotate. Oggi le controllanti di quotate sono considerate come società non quotate, per cui non si applicano più le regole delle società quotate.
Un aspetto molto importante è la durata degli incarichi. In alcuni paesi, come USA e Inghilterra, le società di revisione erano molto legate alle società, per cui le società di revisioni possono revisionare la stessa società anche per 50 anni. Ci sono delle correnti di pensiero che ritengono che una società di revisione dopo un tot numero di anni deve lasciare il cliente a beneficio di una minore familiarità, d’altro canto ci sono società che hanno avuto la stessa società di revisione per anni e non sono d’accordo con questa teoria perché cambiare revisione ha costi e comporta un reset delle interazioni e dei rapporti. Sulla base di queste istanze di pro e contro il legislatore europeo ha ritenuto di inserire delle norme e ha previsto che per interesse pubblico vi è l’obbligo di uscire dall’incarico ogni 9 anni. Per l’Italia, ciò non è una novità. Ci sono poi delle regole sul cosiddetto cooling off che dice che il revisore deve aspettare 3/4 anni per svolgere nuovamente l’attività per la stessa società. Nelle società non quotate dura massimo 3 anni ma non vi sono limiti per il rinnovo. Nel caso degli EIP deve stare fuori per 3 anni da quella società (cooling off).

La revisione è una materia multidisciplinare, ma il revisore deve avere di fianco uno specialista che gli permette di fare una buona revisione. È necessaria la multidisciplinarità per effettuare la revisione.
È essenziale però il requisito di indipendenza. Essa è sempre stata oggetto di discussioni, oggi è stata ulteriormente regolamentata. La riforma ha introdotto alcune nuove regole per quanto riguarda il lasso di tempo per cui il revisore è indipendente che oggi è di un anno. L’indipendenza deve esserci dal 1/01 per un anno. Questa regola si estende non solo alla società quotata, ma anche alle sue controllate che hanno sede in Europa. Per quelle che son extra-EU si applicano regole leggermente meno stringenti.

Servizi vietati
Sono vietati i servizi fiscali che riguardano:
• La preparazione dei moduli fiscali
• Le imposte sui salari
• I dazi doganali
• L’assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità
• L’individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali.
In generale, la regola è quella di vietare servizi dove vi è un coinvolgimento.

Deve essere messo nero su bianco che il revisore presta:
• servizi gestionale o che influenzano il processo decisionale,
• oltre che se si occupa di contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; servizi di gestione della contabilità del personale;
• progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell’informativa finanziari, oppure progettazioni e realizzazione di sistemi tecnologici per l’informatica finanziaria;
• servizi di valutazione;
• servizi legali;
• servizi correlati alla funzione di revisione interna dell’ente sottoposto a revisione;
• servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell’ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di sevizi di attestazione in relazione al bilancio;
• promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell’ente sottoposto a revisione;
• servizi che interessano le risorse umane.

Un’altra novità della riforma è la norma che prevede un’approvazione del comitato per il controllo interno della revisione contabile dei servizi non di revisione.
Ogni volta che la società di revisione fa richiesta da parte del cliente per un’attività non di revisione deve aprire un’istruttoria per valutare se la richiesta è lecita o meno. Il collegio sindacale può approvare o non approvare e non è obbligato a dare motivazione delle sue decisioni. Alcuni collegi sindacali tendono ad assumere un atteggiamento non costruttivo (non consentono di svolgere servizi diversi dalla revisione); anche questo tema, che è il rapporto tra società di revisione e comitato per il controllo interno è un tema importante.

Tratto da REVISIONE AZIENDALE AVANZATO - PARTE 2 di Mattia Fontana
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