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Analisi dell’ambiente esterno


L'attività agrituristica è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli, cioè a coloro che svolgono attività di coltivazione, allevamento di animali, silvicoltura.
Occorre ricordare la suddetta attività si inserisce in un ambito ben più ampio, facente capo all’azienda agricola multifunzionale, che condiziona fortemente il proprio sviluppo e limitandone la propria espansione nei limiti della norma.
L'attività agrituristica consiste fondamentalmente in quattro tipi di servizio che possono essere svolti anche singolarmente:
- allestimento di alloggi per soggiorno,
- somministrazione di pasti e di bevande costituiti almeno in parte da prodotti propri,
- allestimento di aree attrezzate per il campeggio,
- organizzazione di attività ricreative, sportive, culturali e didattiche.

Le regole per lo svolgimento di tali attività sono fissate da leggi regionali, coordinate da una legge-quadro dello Stato (la L. 5 dicembre 1985, n. 730), fermo restando che le attività agrituristiche devono essere tutte connesse all'attività agricola, cioè finalizzate sempre alla migliore valorizzazione delle risorse agricole (edifici esistenti e non più utili alla conduzione del fondo, prodotti aziendali, ambiente naturale, risorse culturali del luogo).
Per esercitare l'attività agrituristica occorre il rilascio di una autorizzazione comunale previa verifica, da parte dell'autorità regionale, della complementarità dell'agriturismo rispetto all'attività agricola. Tale verifica viene effettuata vanificando (a seconda delle disposizioni regionali) o la prevalenza del fatturato agricolo su quello agrituristico, oppure la prevalenza delle ore di lavoro richieste per l'attività agricola sulle ore di lavoro richieste per l'attività agrituristica. Quest'ultimo calcolo si effettua sulla base di tabelle convenzionali dei tempi di lavoro.

L'operatore agrituristico deve:
- avere l'autorizzazione comunale,
- registrare gli ospiti in arrivo secondo le norme di pubblica sicurezza;
- ottenere l'autorizzazione sanitaria per i locali di accoglienza e per quelli in cui si trattano generi alimentari;
- dotarsi del piano aziendale di autocontrollo igienico sanitario previsto per il trattamento delle sostanze alimentari (se svolge attività di trasformazione dei prodotti o di ristorazione);
- dotare di abilitazione sanitaria (libretto sanitario o frequentazione di corsi formativi, secondo norme regionali) le persone che si occupano dell'accoglienza e in particolare del trattamento di sostanze alimentari;
- non costruire nuovi edifici, ma utilizzare esclusivamente edifici già esistenti in azienda e non più utili alla conduzione del fondo;
- impiegare nella ristorazione la quota di prodotto proprio stabilita dalla Regione;
- rispettare tutte le norme generali attinenti i diversi servizi che presta (es. fiscali, smaltimento rifiuti, canoni televisivi, diritto d'autore per manifestazioni musicali, ecc.).

Tratto da PROGETTO START UP "IL RUDERE" di Carlo Sicurini
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