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Scopo del fondo rischi su cambi

Il fondo rischi su cambi ha la funzione di accogliere, nel succedersi degli esercizi, accantonamenti preposti a far fronte al rischio derivante dall’oscillazione nei cambi, determinati secondo competenza economica. Gli importi che costituiscono il fondo sono poi utilizzati negli esercizi in cui il rischio diverrà onere effettivo.
L’accantonamento è effettuato considerando congiuntamente crediti e debiti in valuta estera a fronte di saldo negativo netto delle differenze di conversione maturare a fine esercizio e originate dal raffronto tra il valore risultante dalla conversione dei debiti e dei crediti in valuta estera al cambio di fine esercizio e quello storico determinato all’origine nel momento in cui sono sorti.
In tal modo è possibile rilevare a fine esercizio la differenza su cambi attraverso la compensazione di differenze positive e negative di cambio.
Il fondo rischi su cambi è rilevato in SP passivo n B3.

LEGISLAZIONE FISCALE
Le modalità di funzionamento del fondo di copertura dei rischi di cambio sono influenzate di fatto dalla norma fiscale (art. 72 TUIR) che ha il pregio di essere semplificatrice per le aziende nelle operazioni di accertamento dei valori.
La disciplina fiscale prevede quanto segue:
1. si procede al raffronto tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta a fine esercizio convertiti con l’adozione del cambio medio dell’ultimo mese e il saldo degli stessi crediti e dei debiti convertiti al cambi storico del momento in cui sono sorti per determinare le differenze di conversione.
2. l’accantonamento al fondo rischi di cambio è fiscalmente deducibile inizialmente nel caso in cui il saldo delle differenze negative di conversione sia superiore al saldo delle differenze positive.
3. In seguito, ovvero nei successivi esercizi, si può procedere ad ulteriori accantonamenti fiscalmente deducibili nel caso di diminuzione del saldo attivo o di aumento del saldo passivo, ossia se il saldo tra le differenze di conversione positive e negative risultante prima delle stime di fine esercizio è maggiore dell’importo già accantonato e no utilizzato per far fronte a perdite su cambi effettive subite nel corso dell’esercizio.
4. Le perdite su cambi effettive (non presunte) devono essere innanzitutto coperte mediante utilizzo del fondo rischi di cambio; è imputabile direttamente al conto economico e fiscalmente deducibile l’importo eccedente il fondo.
(Non si attribuisce rilevanza fiscale a valori non realizzati, ma soltanto a quelli effettivamente conseguiti).
I PC accettano che nella redazione del bilancio d’esercizio siano seguite le modalità di copertura del rischio di cambio previste da questo articolo, richiamandosi all’art. 2426, 2° comma, il quale prevede che è consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
La norma fiscale è senza dubbio agevolativi per le imprese, in quanto consente l’accantonamento del saldo negativo delle differenze di cambio.
I limiti alla procedura fiscale prevista dall’art. 72 sono:
- Considera congiuntamente tutti i crediti e debiti compensando tutti gli utili e le perdite su cambi, indipendentemente dalla scadenza e della durata delle operazioni.
- Considera quale riferimento temporale il cambio medio dell’ultimo mese dell’esercizio il quale può essere sostanzialmente diverso dal dato di chiusura di fine esercizio.
- Non è basata sulla valutazione, ovvero sull’adeguamento dei crediti e dei debiti, in rapporto al cambio di fine esercizio, ma sulla costituzione di un fondo, il quale svolge la funzione, al tempo stesso, di rettificare i crediti e di integrare i debiti in valuta.

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