Postulati di bilancio negli altri articoli del codice civile
COMPRENSIBILITÀ (CHIAREZZA) (art. 2423 e PC 11) : a richiamo della clausola generale si precisa che la chiarezza è favorita dall’inserimento in nota integrativa di informazioni analitiche tra cui:
- Separata indicazione dei singoli elementi di bilancio;
- Distinzione dei componenti ordinari e straordinari di reddito;
- Distinzione dei valori reddituali di gestione caratteristica (acquisto, produzione, vendita) rispetto agli altri valori reddituali.
UTILITÀ PER I DESTINATARI (art. 2423 e PC 11) : per i lettori di bilancio.
COMPLETEZZA DELL’INFORMAZIONE (art. 2423) : devono essere inserite obbligatoriamente in bilancio tutte le informazioni previste dalla legge e quelle complementari aggiuntive necessarie per rispettare la clausola generale.
PERIODICITÀ DELLA MISURAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO AZIENDALE (implicito c.c. e PC 11) : la periodicità riguarda ogni periodo.
OMOGENEITÀ (implicito c.v. e PC 11) : l’omogeneità dei valori significa utilizzo di un’unica moneta di conto.
SIGNIFICATIVITÀ E RILEVANZA DEI FATTI ECONOMICI AI FINI DELLA LORO PRESENTAZIONE IN BILANCIO (implicito 2423 ter e PC 11) : errori, semplificazioni, arrotondamenti sono ammessi solo se poco significativi e poco rilevanti, ovvero se non generano un effetto significativo e rilevante sul bilancio.
NEUTRALITÀ (IMPARZIALITÀ) DEI DATI (implicito e PC 11) : il bilancio non deve essere subordinato a interessi di particolari stakeholder o destinatari. È unico e si rivolge a un medio stakeholder.
COSTO STORICO (art. 2426 e PC 11) : rappresenta il criterio base di valutazione secondo l’ordinamento nazionale, ovvero in sede di valutazione occorre riferirsi al costo quale misura della funzionalità (utilità) originaria (storica) delle condizioni produttive da valutare, salvo tener conto della funzionalità residua nel rispetto della competenza (es. ammortamento) e nel rispetto della prudenza (es. svalutazione).
Il limite del costo storico è che è un valore che non riflette il valore corrente.
COMPARABILITÀ (art. 2424 e 2425 e PC 11) : confronto temporale, ovvero l’informativa di bilancio deve essere confrontabile nel tempo per essere chiara.
CONFORMITÀ DEL COMPLESSIVO PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO AI CORRETTI PRINCIPI CONTABILI (impliciti e PC 11) : applicazione dei principi contabili applicativi.
FUNZIONE INFORMATIVA DELLA NOTA INTAGRATIVA AL BILANCIO E DELLE ALTRE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (implicito e PC 11)
VERIFICABILITÀ DELL’INFORMAZIONE (normativa collegio sindacale e PC 11) : possibilità di applicare controlli esterni ed interni in grado di confermare o meno l’attendibilità dei dati di bilancio.
N.B. mentre è relativamente più semplice verificare il costo storico, è ben più complesso verificare altre configurazioni di valutazione, come ad esempio il valore presunto di realizzo futuro.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda
- Docente: Cifalinò Antonella
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