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Il bilancio in forma abbreviata

LIMITI
Possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo stato patrimoniale: 3.125.000 euro
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità
Al contrario, il bilancio deve essere redatto in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, siano stati superati due dei limiti sopra riportati.
SEMPLIFICAZIONI
L’art. 2435 bis prevede le semplificazioni da apportare al bilancio in forma abbreviata:
CONTO ECONOMICO
Non sono ammesse semplificazioni.
STATO PATRIMONIALE
- voci con lettere maiuscole e numeri romani
- detrazione esplicita di ammortamenti e svalutazioni
- crediti circolanti e debiti devono indicare separatamente gli importi esigibili oltre l’esercizio
 NOTA INTEGRATIVA
- informazioni previste nel bil. ord. e nel bil. abb. (es. criteri di valutazione e di conversione)
- informazioni previste nel bil. ord. e NON nel bil. abb. (es. composizione, ragione e criteri di capitalizzazione dei costi, composizione voci residuali)
- informazioni previste nel bil. abbr. e NON nel bil. ord.nel caso in cui si decida di omettere la relazione sulla gestione ( numero e valore nominale di azioni proprie, azioni e quote di società controllanti)

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