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Definizione di debiti e crediti in valuta estera

Sono crediti e debiti che originano da transazioni poste in essere con operatori non nazionali e regolamentate con monete diverse da quelle aderenti all’area euro.
Il legislatore ha previsto alcune specifiche norme per regolamentare le operazioni in valuta:
- RILEVAZIONE INIZIALE DI RICAVI, ONERI E PROVENTI IN VALUTA (ART. 2425-BIS) : “I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”, ossia al cambio vigente nel momento in cui l’operazione in valuta è effettuata.
- MODALITÀ DI ESPOSIZIONE IN BILANCIO DEGLI UTILI E DELLE PERDITE SU CAMBI (ART. 2425)
- VALORE DA ATTRIBUIRE ALLE ATTIVITÀ E ALLE PASSIVITÀ IN VALUTA ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO (ART. 2426 N.8-BIS)
- ULTERIORI INFORMAZIONI DA FORNIRE IN NOTA INTEGRATIVA.
L’art. 2426 n.8-bis prescrive che:
Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto deve essere accantonato in una riserva che non può essere distribuibile fino al realizzo.
Le immobilizzazioni in valuta, materiali, immateriale e finanziarie, che costituiscono immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi duratura.
L’espressione “immobilizzazione” non riguarda la definizione prevista dall’art. 2424 bis comma 1, ma indica la scadenza temporale a medio/lungo termine, ovvero oltre l’esercizio successivo, del credito o del debito in valuta.
Quindi la valutazione dei debiti e dei crediti in valuta deve avvenire tenendo separatamente quelli a breve termine rispetto a quelli a medio/lungo termine.
Occorre tener presente che nella valutazione dei crediti in valuta si deve considerare anche il rischio paese, ovvero al rischio di mancata riscossione del credito che deriva dalla Nazione, più o meno debole, in cui ha sede l’azienda verso la quale è vantato il credito.

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