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Costituzione ed utilizzo del fondo svalutazione crediti

Per stimare il presumibile realizzo di un credito bisogna usare il fondo svalutazione crediti. Per costituire il fondo svalutazione crediti bisogna analizzare i fenomeni che trovano copertura nel fondo:
- le perdite per inesigibilità già manifestate
- le perdite temute o latenti che possono ragionevolmente essere previste.
L’accantonamento deve avvenire negli esercizi in cui la perdita è prevedibile, anche se verificabile in esercizi futuri (principi prudenza, competenza e ragionevolezza).
ACCANT. F,DO SVALUT. CREDITI     a    F.DO SVALUT. CREDITI
E’ difficile decidere quanto accantonare. Per farlo bisogna fare una stima di presumibile realizzo. La determinazione dell’accantonamento può seguire due metodi:
METODO ANALITICO : è un analisi dettagliata di tutte le posizioni di credito in essere.
Si fa una stima in base all’esperienza, all’indice di anzianità dei crediti, alle condizioni economiche del settore, al rischio “paese”, ecc.
Questo metodo ha il vantaggio di essere preciso, ma è oneroso in termini di tempistica e di costi. È meglio applicarlo quando ci sono pochi crediti di somma robusta.
METODO SINTETICO : si utilizza l’applicazione di predeterminate percentuali di svalutazione a categorie omogenee di crediti. Non si può applicare un’unica percentuale a tutti i crediti.
È un metodo veloce, ma troppo arbitrario, quindi per ridurre l’approssimazione della stima, deve essere sottoposto a continue verifiche.
E’ particolarmente valido in ipotesi di alto frazionamento dei crediti in essere.
Uno strumento efficace per la stima delle perdite su crediti è la tenuta di una aggiornata evidenza dell’anzianità dei crediti divisi per classi temporali di scaduto.
Gli accantonamenti per svalutazione crediti sono iscritti a CE alla voci:
- B10d : per i crediti compresi nell’attivo circolante (con riferimento all’oggetto di trattazione, nell’interpretazione prevalente sono quindi crediti di funzionamento e cambiali commerciali, entrambe a breve o a medio-lungo)
- D19b : per le immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (con riferimento all’oggetto di trattazione, nell’interpretazione prevalente sono quindi crediti finanziari; cambiali finanziarie a medio-lungo)
- D19c : per i titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (con riferimento all’oggetto di trattazione, nell’interpretazione prevalente sono quindi cambiali finanziarie a breve)

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