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I beni relativi all’impresa. Art.65.


L’area dei beni relativi all’impresa ha un’estensione variabile, potendo coprire una fetta più o meno ampia del patrimonio del soggetto, e quindi convivere con un patrimonio privato, oppure addirittura esaurire il patrimonio del soggetto.
Vi è da fare una prima distinzione:

  • Beni merce: beni che concorrono alla formazione del reddito col sistema a “costi, ricavi e rimanenze”. Questi beni danno vita alle “attività circolanti”(ITA) e alle “attività correnti”(IAS). Esempi: art.li 85, 92, 94.
  • Beni la cui partecipazione alla quantificazione del reddito segue il metodo patrimoniale. Corrispondono alle immobilizzazioni (ITA) e alle attività non correnti (IAS). Esempio: art.li 86, 101. All’interno di questa categoria vi è poi una divisione tra i beni strumentali (art.102) e i beni meramente patrimoniali (art.90).
  • Termini fondamentali:
Bene merce: si dividono in:
  • Beni merci in senso stretto: sono quelli dotati di una disciplina unitaria (art.85). Sono quindi quei beni a cui è rivolta l’attività commerciale caratteristica concretamente svolta dall’imprenditore. Ne fanno parte anche le materie prime, sussidiarie, i semilavorati e i beni mobili, diversi da quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Rientrano anche i materiali di consumo, ossia quei beni che, pur non conglobandosi nel bene o servizio prodotto, tuttavia sono destinati ad essere utilizzati, e istantaneamente o rapidamente consumati, nello svolgimento dell’attività commerciale caratteristica (art.85, lett.b)).
  • Beni merce per assimilazione: sono quelli destinatari di un regime in parte autonomo e sono quelli alle lettere c), d) ed e) art.85. Sono tutte le partecipazioni che non rientrano tra le immobilizzazioni finanziarie.
L’iscrizione dei beni tra le immobilizzazioni o tra le disponibilità non dipende dalla sua natura ma dalla destinazione che ad esso è impressa dagli organi di gestione: il linea di principio sono iscrivibili tra le immobilizzazioni i beni che sono destinati ad un uso durevole nella società mentre sono iscrivibili tra le attività tutti gli altri beni. L’amministrazione non può sindacare su tali scelte perché sono soggettive. L’amministrazione può solo verificarne la fedeltà perché se la classificazione risulta incongrua allora l’amministrazione può intervenire esercitando l’ordinaria potestà di imposizione. Tale intervento potrà avvenire solo in casi di sfasature macroscopiche tra questi due aspetti. Per questo motivo all’interno del D.p.r 600 vi è un elenco di atti potenzialmente elusivi delle classificazioni di bilancio aventi ad oggetto partecipazioni, con l’intento di andare a superare la classificazione contabilmente appropriata ma che avviene in contesti qualificabili come elusivi.
Per le società IAS, che non hanno la classificazione delle immobilizzazioni finanziarie, vengono classificate come tali, ai sensi della legge finanziaria per il 2008, tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. Rispetto a quanto stabilito nello IAS-39 si assumono come immobilizzazioni le ultime 3 classi ivi definite che sono quelle degli investimenti finanziari detenuti fino alla scadenza, i finanziamenti e crediti, gli strumenti finanziari disponibili per la vendita oltre ad una parte della prima classe che raggruppa gli strumenti finanziari rilevati al fair value non classificati come detenuti per la negoziazione.
Beni strumentali: sono tutti quei beni impiegati come strumenti nel ciclo produttivo in maniera durevole, e che perciò apportano un contributo alla formazione del reddito lungo un arco di tempo comprensivo di più esercizi.
Per quanto riguarda gli immobili vi sono due diverse forme di strumentalità:
  • Strumentalità per destinazione: è omologa a quella valevole per tutti gli altri cespiti;
  • Strumentalità per natura: è legata alle oggettive caratteristiche dell’immobile. Sono considerati strumentali anche quegli immobili che per loro caratteristica non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.
Chiariti questi aspetti torniamo a valutare i beni relativi dell’impresa. Essi sono:
  • Beni che appartengono alle società di persona a forma commerciale, nonché alle società di capitali e agli enti commerciali. Questo perché tutti i redditi di queste figure sono considerati redditi d’impresa. Il concetto di appartenenza viene di solito identificato facendo riferimento alla condizione giuridica del titolare della proprietà o di un diritto reale di godimento sul bene considerato. Ne sono quindi esclusi i beni di cui il soggetto ha la disponibilità in forza di un contratto che gli conferisce un diritto personale di godimento (locazione, comodato o leasing). Per quanto riguarda ad esempio l’usufrutto questo accade perché, se la durata del contratto è inferiore alla vita utile del bene, si dovrebbe ammortizzare il bene in un tempo minore della sua vita utile e questo va contro il principio di competenza. Per quanto riguarda il leasing il discorso è diverso. Infatti vi sono due tipi diversi di leasing quello finanziario e quello operativo. Il secondo deve essere trattato come un contratto di servizi mentre nel primo caso si dovrebbe inserire il bene tra quelli di proprietà dell’impresa perché di fatto lo è. Sul versante contabile i principi italiani non riconoscono tale differenza poiché si deve sempre usare il metodo patrimoniale e il bene rimane comunque di proprietà della società di leasing. Nel mondo IAS il discorso è diverso perché il leasing finanziario viene contabilizzato come se fosse un bene di proprietà dell’impresa e quindi iscritto tra le immobilizzazioni mentre il contratto di leasing operativo viene contabilizzato come una semplice prestazione di servizi.
  • È invece più complicato trattare il caso delle persone fisiche perché e difficile valutare quali beni siano di proprietà della persona fisica e quali invece siano di proprietà dell’attività commerciale esercitata. L’art 65 individua due diversi tipi di collegamento:
  • sostanziale: sono relativi all’impresa i beni-merce in senso stretto, i beni strumentali e i crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa
  • formale: colloca all’interno dell’impresa tutti i beni appartenenti all’imprenditore che nell’inventario firmato e vidimato vengono inclusi tra le attività relative all’impresa. Per gli immobili vale solo il criterio formale mentre è inapplicabile il criterio sostanziale.
  • Società di fatto: art.65 c.3: si considerano di proprietà dell’impresa i beni-merce, i beni strumentali  e i crediti. Si considerano di proprietà dell’impresa anche quei beni, mobili o immobili, iscritti in pubblici registri a nome dei soci, purché utilizzati esclusivamente come beni strumentali per l’esercizio dell’impresa.  Quest’ultimo aspetto deriva dal fatto che questo tipo di società nasce da un accordo anche solo orale tra le parti e quindi nella maggior parte dei casi i beni sono di proprietà dei soci e non della società.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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