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IRAP. Oggetto e funzioni dell’imposta


Disciplinata dal d.leg. 446/97.
Presupposto: esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e scambio di beni o prestazioni di servizi.
Il presupposto viene realizzato dalle le società, gli enti, gli enti non commerciali, e  pubbliche amministrazioni, ma i soggetti passivi sono persone fisiche, società, enti che fanno le suddette attività.
Base imponibile: valore della produzione netta realizzato nel territorio di ciascuna Regione, con regole diverse per tipo di attività e soggetti passivi.
-    Per le attività di impresa: valore della produzione netta è dal diff tra proventi e costi della gestione ordinaria (A-B del conto economico) tranne il costo del lavoro. Non rilevano i componenti finanziari, e straordinari.
-    Per le attività di lavoro autonomo: corrispettivi – costi (diversi da quelli del lavoro e interessi, tutti gli altri)
-    Attività non commerciali: somma le remunerazioni per prestazioni di lavoro
Periodo di imposta: rinvia alla disciplina delle imposte sui redditi
Aliquota: ordinaria 3,9%
La disciplina dei controlli, adempimenti, accertamento e riscossione riprende quella sulle imposte sui redditi, solo con qualche modifica da parte delle Regioni.
Fine: serie di motivi:
-    Imposta per le regioni per attuare proprie politiche finanziarie. Era nata come una sorta di federalismo fiscale ma la corte costituzionale ha negato che l’irap fosse un tributo proprio delle regioni, con quindi la possibilità di modificarne il contenuto. Modifiche possibili solo nei limiti stabiliti. Nel 2007 è stato previsto che la conferenza stato-regioni potesse attuare deroghe sulla liquidazione, accertamento e riscossione per ogni regione, ma cmq aliquote imponibili etc sono a capo dell’agenzia delle entrate.
-    Sostituire vari prelievi discorsivi (ilor, iciap…) con uno solo, diminuendo la pressione tributaria sui redditi d’impresa e quella contributiva sulle retribuzioni, riducendo la possibilità di evadere e i sistemi di calcolo: aliquota bassa, con ampia base imponibile, (struttura semplice).
Colpisce il “valore aggiunto”, nel senso di beni e servizi creati da una unità produttiva. E’ una ricchezza prodotta che equivale a quella distribuita (che viene chiamata valore della produzione netta), vista come remunerazione dei fattori produttivi operanti (è da qui, dalla gestione normale che si dovrebbero ricavare le risorse per le retribuzioni, per gli utili dei soci, etc…non con le altre gestioni).
E’ anche vero però che così si colpisce il valore aggiunto che è anche arricchimento in parte altrui (lavoratori e finanziatori).
Nell’art 1 c. 2 viene definita l’irap come con carattere “reale”: insensibile rispetto alla situazione del soggetto passivo. Ma rimangono dubbi sulla legittimità costituzionale: la produzione di valore tramite l’esercizio di un’attività è indice di attitudine di contribuzione? La corte costituzionale ha cmq espresso parere nel 2001 con sentenza: la capacità contributiva si può desumere da qualsiasi indice che sia rilevatore di ricchezza, quindi anche il valore della produzione netta.
L’irap non è deducibile dalle imposte sui redditi. Oltre che per ragioni finanziarie anche per ragioni comunitarie: per il rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita dell’UE, evitando interferenze tra le scelte dello stato con quelle delle regioni. E’ anche vero che l’art 117 e 119 della costituzione prevede che finanza pubblica e sistema tributario debbano coordinarsi.
Nel 2008 a parziale attenuazione dell’indeducibilità è stato previsto che è ammesso in deduzione dal reddito d’esercizio il 10% dell’irap, forfettariamente determinato dall’imponibile del costo del lavoro e del capitale di terzi.

PRESUPPOSTO : PROFILI OGGETTIVI E SOGGETTIVI
“esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e scambio di beni o prestazioni di servizi”.
Tale definizione vuole enfatizzare la differenza sulle imposte sui redditi. C’era l’esigenza di colpire con la stessa imposta categorie molto diverse tra loro, quindi si è indicata una fattispecie generica come “attività produttive”.
Autonomia organizzativa: esclude chi svolge un’attività confluente in un’organizzazione altrui, apportando lavoro (dipendente o collaboratore) o capitale (socio o finanziatore ma diverso da un’impresa bancaria).
Nell’art 3 dopo la definizione dei soggetti passivi fa proprio un’ elenco esemplificativo di figure soggette: rientrano quindi attività agricole, di lavoro autonomo professionale, e non rientrano (perché non elencate)  redditi di lavoro dipendente o assimilato.
Non chiarisce se l’autonomia organizzativa debba essere materiale. La corte di cassazione ha affermato che mentre l’organizzazione è insita nell’attività dell’impresa, non c’è il presupposto quando un’attività è svolta senza organizzazione di capitali o lavoro altrui. Poi ha anche precisato che l’autonoma organizzazione dell’attività professionale sussiste se chi l’esercita:
-    Sia responsabile dell’organizzazione
-    Abbia impieghi beni strumentali minimi per l’esercizio oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui
Se opera con un minimo di mezzi materiali costituenti solo ausilio dell’attività personale senza aiuto di dipendenti o collaboratori, allora produrrebbe un lavoro autonomo che non può essere colpito da irap. Si deve trattare di un’organizzazione significativa.
Base imponibile
Viene tassato un reddito netto, che ha natura bivalente:
-    Eccedenza del valore della produzione sull’ammontare dei beni e servizi
-    Somma delle remunerazioni dei fattori produttivi
Ma la struttura giuridica è un prelievo nei cft dell’esercente l’attività:
-    Esercizio di attività organizzate
-    Non è dato alcun diritto di rivalsa al soggetto passivo
-    Il valore della produzione sono le operazioni correnti, calcolate con il metodo sottrattivo.
Fino al 2007 i componenti del valore di produzione di assumevano apportando le variazioni in aumento o in diminuzione previste le imposte sui redditi.
Poi dal 2007 il legislatore ha voluto semplificare la determinazione eliminando la fase delle variazioni fiscali per semplificarne la determinazione:
-    Per le soc di capitali, imprese bancarie, finanziarie, assicurative : i valori della produzione netta sono individuati con i criteri di corretta quantificazione , classificazioni previste dai principi contabili
-    Per le imprese individuali e lavoratori autonomi: i valori sono identificati con le regole della determinazione del reddito di impresa
I costi del lavoro, compensi e prestazioni assimilati a quello dipendente non sono deducibili, ma si ammettono in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni (art 11).
Il fine è quello di rendere non deducibile le remunerazioni di soggetti operanti all’interno dell’organizzazione produttiva.
Quando si rende deducibile la ratio è agevolare la scelta del titolare di non ridurre gli occupati o assumere certe categorie di lavoratori. Sono infatti deducibili le spese relative ad apprendisti, disabili, contratti di formazione e lavoro, o addetti alla ricerca e sviluppo:
-    Per soggetti con componenti positivi non superiori a 400.000 € la deduzione spetta di 1850 € a dipendente fino a un massimo di 5
-    Soggetti privati che hanno incrementato tra il 2005 e 2007 il nun. di dipendenti a tempo indeterminato hanno potuto dedurre fino al 2008 il costo del personale di nuova assunzione con soglie diverse a seconda delle zone – oppure in alternativa:
-    infrannuali fino a 4600 € o 9200 € a seconda delle zone.
Imprese con valore della produzione netta inferiore a 180.999 € spetta una deduzione decrescente da 7350 € a 1850 €. E’ un tentativo di non colpire la parte di valore della produzione corrispondente a lavoro del titolare.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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