Operazioni esenti ART 10
Non comportano l’applicazione dell’iva ma fanno sorgere obblighi formali (fatturaizone, dichiarazione, etcc). Limita la detraibilità dell’imposta sugli acquisti e sulle importazioni (per i consumatori finali è meno vantaggioso, perché l’iva indetraibile è un costo e si ripercuote).
Varie operazioni ma quelle fondate sul carattere sociale sono:
- Cessioni gratuite a enti con fini di assistenza, beneficienza, educazione
- Locazioni e affitti di terreni e aziende agricole di aree non edificabili e fabbricati
- Prestazioni di diagnosi cura e riabilitazione, ricovero e cure da enti ospedalieri o cliniche convenzionate
- Prestazioni previdenziali e assistenziali a dipendenti
- Immobili: è variata molto la disciplina: sono sempre imponibili le operazioni di cessione di immobili entro i 4 anni dalla loro ultimazione o ristrutturazione, tutte le altre operazioni sono esenti (dopo i 4 anni, locazione, leasing).
Per gli immobili strumentali : sempre imponibili se si vende a privati, imponibili ma per opzione del venditore, altrimenti sono esenti.
Le prestazioni se effettuate direttamente dal cedente o prestatore => imponibili
Se effettuate per suo conto e a sue spese => esenti
- Obblighi del cedente o prestatore: è debitore dell’iva verso l’erario, deve addebitarla in fattura a titolo di rivalsa, deve fare tutti gli adempimenti che conseguono la fatturazione
- Obblighi del cessionario: se effettua esercizio di impresa o lav autonomo ha diritto a detrarla e in piu’ ha tutte le conseguenze formali
- Soggetti non residenti : se non ha ne residenza ne stabile organizzazione in italia può nominare un rappresentante fiscale ed esercitare i diritti di operazioni attive e passive
- Per i soggetti extra europei: o si fa identificare direttamente con partita iva, o è il cessionario che deve fare autofattura
- Autofattura si fa anche se ho ricevuto la ft regolare entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione
- Il diritto di detrarre l’imposta nasce da quando diventa esigibile sull’operazione, ma si può esercitare fino alla presentazione della dichiarazione del 2° anno successivo
- Per soc ed enti commerciali vengono ricondotte tutte le operazioni inerenti come tutte quelle compiute, anche al fine della detrazione
- Per enti non commerciali (non aventi come oggetto principale un’attività di impresa) limita la detraibilità agli acquisti fatti nell’esercizio di attività commerciali o agricola gestite con contabilità separata. In caso di promiscuità di beni e servizi l’imposta è detraibile per la parte imputata all’attività commerciale.
- Inerenza: per certe categorie di beni sono state stabilite delle % di inerenza (es la gestione delle macchine, cellulari, etc,,)
- Non spetta il diritto di detrazione se fa riferimento ad operazioni non soggette, come le esenti. Eccezioni: cessioni all’esportazione o intracomunitarie, o non territoriali. In caso di destinazione promiscua la detrazione spetta in % (pro rata).
Obblighi formali preliminari all’esercizio dell’attività
- Entro 30 gg deve presentare all’agenzia delle entrate una dichiarazione di inizio attività, che identifica un num di partita iva (viene identificato come soggetto passivo).
- Stesse tempistiche in caso di modifiche (anche la cessazione)
- Ogni cessione o prestazione deve essere fatturata con un documento in due copie (una alla controparte): il documento avrà: data, numero, imponibile, aliquota, ammontare dell’imposta. In caso di esenzione va indicata la relativa norma
- Le ft emesse devono essere annotate entro 15 gg in ordine di numerazione
- La fatturazione non è obbligatoria per attività particolari il cui grande numero e lo scarso importo renderebbero troppo oneroso questo adempimento: commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico : terranno un registro dei corrispettivi con indicazione per ogni giorno delle operazioni divise per aliquota, divise dalle operazioni non imponibili ed esenti : obbligatorio il rilascio di uno scontrino fiscale o ricevuta
- Per le ft ricevute: devono essere numerate progressivamente e annotate in un apposito registro prima della liquidazione. Non c’è obbligo di registrare le ft con iva indetraibile.
- Se dopo la fatturazione o registrazione della ft ricevuta sopravvengono fatti che modificano gli effetti o si scoprano errori che comportino la variazione dell’imponibile o dell’imposta:
- Se la variazione è in aumento, cioè ad es ho registrato iva in eccesso, farò una nota di addebito, la registrerò e il cliente la registrerà tra gli acquisti
- Se la variazione è in diminuzione, ad es se diminuisce l’imponibile farà una nota di variazione interna annotandola nel registro degli acquisti
- Anche se non è obbligatoria la redazione di un documento di trasporto, serve per differire la fatturazione art 21., il documento conterrà data, cedente, cessionario, quantità, qualità..
Adempimenti sulle liquidazioni
- Mensilmente il soggetto iva dovrà fare liquidazioni provvisorie del tributo entro il 16 di ogni mese calcolando la differenza tra iva a deb e a credito. Se risulta a debito verrà versata entro il 16 tramite f24. Se è a credito verrà computata per il mese successivo
- Annualmente: il volume di affari è l’ammontare totale di cessioni e prestazioni effettuate in un anno solare, considerando le variazioni e non considerando i beni ammortizzabili e i passaggi tra più attività dello stesso soggetto.
- Entro il mese di febbraio dell’anno successivo il contribuente deve trasmettere per via telematica la comunicazione dati iva che sintetizza le liquidazioni periodiche.
- la dichiarazione annuale unificata comprende che la dichiarazione iva anche se non sono state fatte operazioni imponibili
il fine della dichiarazione annuale è quello di riepilogare gli adempimenti già eseguiti e la liquidazione definitiva.
L’eventuale eccedenza di imposta che ne scaturisce dovuta va versata entro il 16 marzo. Se c’è un’eccedenza a credito il contribuente ha diritto a computare in detrazione l’anno successivo. Puo’ essere chiesto il rimborso solo in casi particolari e devono cmq essere prestate garanzie fino al termine dell’accertamento.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Andrea Balla
[Visita la sua tesi: "Analisi delle principali tecnologie applicate al settore automotive"]
[Visita la sua tesi: "I Diritti Particolari del Socio nella Nuova S.R.L."]
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto Tributario II - a.a 2009/2010
- Titolo del libro: Manuale di Diritto Tributario
- Autore del libro: Falsitta
- Editore: Cedam
- Anno pubblicazione: 2009
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