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La vigilanza sui conglomerati finanziari


Secondo la Direttiva europea del 2002, i "conglomerati finanziari" sono entità organizzative complesse che prendono la forma di gruppo o sottogruppo di imprese e che presentino alcune caratteristiche principali:
- a capo del gruppo vi sia un’impresa regolamentata (intermediario finanziario), o almeno una delle imprese figlie del gruppo sia impresa regolamentata
- qualora a capo del gruppo non vi sia un’impresa regolamentata, le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario
- almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento
- le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e nel settore bancario o dei servizi di investimento siano entrambe significative.

In sostanza quindi siamo nel caso di gruppi diversificati che svolgono attività di intermediazione finanziaria. La condizione necessaria perché si parli di conglomerati è che vi sia integrazione tra l’attività assicurativa e quella bancaria e/o quella mobiliare (servizi di investimento). Non rientra invece nella fattispecie l’integrazione tra attività bancaria e quella mobiliare, in quanto già ampiamente presente storicamente nei modelli organizzativi degli intermediari finanziari.
A partire dagli anni ’90 in Europa si è assistito a una progressiva caduta di confini tra attività bancaria-finanziaria e attività assicurativa. Ne è derivata una integrazione anche attraverso concentrazioni intersettoriali. Di fatto, oggi, la maggioranza delle grandi banche e delle grandi compagnie di assicurazione europee sono parte di un più vasto raggruppamento di “bancassicurazione”.
Ci sono diversi fattori che alimentano il fenomeno:
* la possibilità di realizzare economie di scala o di scopo,
* la stabilizzazione del cash flow attraverso la diversificazione,
* le motivazioni manageriali (status, compensi, ecc).
Tuttavia, l’integrazione comporta anche nuove tipologie di rischio:
* arbitraggio tra le regolamentazioni settoriali (attraverso transizioni intra-gruppo),
* minore trasparenza della forma organizzativa complessa
* aumento dei possibili conflitti di interesse.

La specificità della regolamentazione. La regolamentazione tradizionale ha un’impostazione essenzialmente settoriale (bancario, mobiliare, assicurativo) si è rivelata non del tutto idonea ad affrontare il fenomeno dei conglomerati, basati per l’appunto su una presenza trasversale nei diversi settori del sistema finanziario; da qui nasce l’esigenza di emanare una regolamentazione specifica per i conglomerati finanziari.
Gli aspetti da sottolineare sono 2:
- il primo riguarda l’applicazione di specifici criteri prudenziali. Rientrano in questo ambito:
- il caso dell’adeguatezza del capitale proprio --> aspetto critico dei conglomerati: double gearing (si tratta cioè della possibilità che il capitale proprio venga contabilizzato due volte in capo a entità diverse del gruppo) 
- le regole imposte in materia di transazioni intra-gruppo, di concentrazione dei rischi e di requisiti organizzativi
- il secondo aspetto riguarda la stessa organizzazione della vigilanza. Il tema si apre in quei paesi dove vi è una pluralità di attività con specifiche competenze di carattere settoriale (il caso italiano è tra questi). Le esigenze di coordinamento tra autorità diventano fondamentali difronte al caso dei conglomerati.
La direttiva introduce la figura del “coordinatore”, autorità responsabile per il coordinamento e l’esercizio della vigilanza; rimangono in vita i compiti e le responsabilità delle altre autorità settoriali ma l’autorità “coordinatore” ha compiti specifici, in materia di vigilanza supplementare (tra cui il coordinamento della raccolta di informazioni e delle attività di vigilanza, la valutazione complessiva del conglomerato, la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale, la valutazione delle operazioni intra-gruppo, la valutazione dell’organizzazione e del sistema di controllo interno --> si tratta di attività riferite all’entità gruppo e non rientranti quindi nelle competenze piene delle autorità settoriali)

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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