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La durata residua


Per durata residua si intende in prima approssimazione il tempo che intercorre fra il momento presente e la data di estinzione contrattuale dello strumento, o scadenza (facilmente identificabile nel caso dei titoli azionari).
Tuttavia non sempre i contratti sottostanti gli strumenti finanziari definiscono precisamente la scadenza; si hanno infatti:
- strumenti finanziari a scadenza indeterminata con o senza preavviso delle parti contraenti (es. deposito a risparmio, l’apertura di credito in c/c)
- oppure strumenti con scadenza a vista a discrezione di entrambe le parti (es deposito in c/c); o in altri casi ancora, il contratto da la possibilità di estinzione anticipata.
In altri casi la scadenza è prestabilita ma il contratto attribuisce all’emittente/debitore la facoltà di estinzione anticipata, eventualmente vertificandosi o meno date condizioni (call option), oppure conferisce tale diritto all’investitore/sottoscrittore (put option).
In altri casi ancora la scadenza è un elemento meramente nominale, come per le azioni, per le quali essa formalmente coincide con il termine della durata della società emittente.
In altri casi infine, attualmente rari, lo strumento finanziario non ha scadenza nel sennso che è perpetuo e non prevede quindi rimborso (es, debito consolidato in rendita perpetua, emesso dallo Stato).
Innanzitutto è necessario chiarire che il tempo alla scadenza non misura correttamente la durata finanziaria, poiché in genere nell’intervallo considerato, lo strumento fianziario produce flussi di cassa per l’investitore (a titolo di pagamento degli interessi o più raramente di rimborso anticipato parziale come nel caso del mutuo).

In pratica la duration è una misura di durata residua (n° di anni alla scadenza) del titolo, calcolata ponderando ogni scadenza futura con il rapporto tra il valore attualizzato del relativo flusso di cassa e il prezzo corrente del titolo.
Tale rapporto in sostanza misura il contributo di ciascun flusso al valore complessivo del titolo (cioè quantifica la % di rientro monetario dell’investimento alla scadenza indicata). Se ne desume che quanto maggiore è l’importo dei flussi di cassa intermedi pagati dallo strumento finanziario, tanto minore è la sua durata finanziaria.

Si comprende che la variazione % del prezzo è inversamente proporzionale alla variazione dei rendimenti di mercato e che la proporzionalità è determinata da un moltiplicatore (la duration modificata) il cui valore consiste nella duration scontata per il tasso di rendimento interno originario. Si conferma però che la duration è un utile indicatore di rischio.

Altri caratteri degli strumenti finanziari Gli strumenti finanziari sono qualificati anche da altri caratteri (che hanno cmq rilevanza in ordine alla soddisfazione dei bisogni specifici dei contraenti):

La convertibilità. Il contratto sottostante allo strumento finanziario può prevedere che esso possa essere trasformato, convertito in un altro strumento finanziario, a date condizioni (es: obbligazione convertibile20).
La convertibilità può anche consistere nella facoltà di una delle 2 parti di modificare un elemento contrattuale sostanziale dello strumento considerato (per es. operare la trasformazione della modalità di determinazione degli interessi da un regime di tasso variabile a uno di tasso fisso o viceversa; oppure la sostituzione della valuta di determinazione dello strumento con altra valuta). Ovviamente le opportunità di modificare lo strumento finanziario consentono di aumentarne utilmente la flessibilità e l’adattabilità rispetto alle funzioni d’uso richieste dalle parti.

La valuta di denominazione. E’ la valuta in cui i flussi monetari di ogni strumento finanziario vengono pagati/incassati, ed è definita dal contratto sottostante (dollari, yen, euro, ecc).
Contratti più complessi possono prevedere che la valuta di denominazione originaria possa essere converita in corso di contratto da una delle due parti a date condizioni (titoli di credito dual currency); nel caso dei prestiti tale condizione viene denominata clausola multicurrency. (fattispecie non molto frequenti)

Il costo di produzione e il costo di uso. La produzione di ogni strumento finanziario comporta svariati costi, in relazione alle sue specifiche caratteristiche tecniche, giuridiche e contrattuali. 21
Inoltre, ogni strumento finanziario comporta specifici costi d’uso, particolarmente significativi con riferimento ai titoli di credito trasferibili, soprattutto dal punto di vista dell’investitore. (v.cap 5, prezzi bid e ask e spread)
Tra i costi d’uso è tipico il costo di custodia che ogni investitore sostiene.
NB: i costi di produzione e di uso specifico dei singoli strumenti finanziari fanno parte della più ampia categoria dei costi di transazione che complessivamente caratterizzano lo svolgimento degli scambi finanziari.

La complessità e la scomponibilità. Si definisce complesso lo strumento che deriva dalla combinazione contrattuale di due o più strumenti semplici o elementari. Per esempio, l’obbligazione con warrant è un titolo obbligazionario elementare che comprende sostanzialmente un’opzione (detta warrant) per il possessore di acquistare (a prezzo, quanti e tempi prestabiliti) titoli azionari dello stesso emittente. 22Un ulteriore esempio è costituito dai callable bond, un titolo obbligazionario elementare il cui contratto prevede a favore dell’emittente la facoltà (opzione call) di rimborsare l’obbligazione stessa prima della scadenza.
I titoli complessi vengono in genere definiti “titoli strutturati”, e la “Strutturazione” consiste appunto nella configurazione dei caratteri elementari del titolo (scadenza, flussi cedolari, modalità di rimborso) mediante contratti derivati, in genere nella forma di opzioni, a favore di una delle 2 parti contraenti.
Viceversa, uno strumento finanziario può essere scomposto in strumenti ancora più elementari; ad esempio nel caso di un titolo obbligazionario, la separazione del rimborso del capitale a scadenza dai flussi di interesse (operazione nota come coupon stripping) fa nascere 2 strumenti finanziari sostanzialmente diversi: da un lato un titolo a cedola zero (ZCB, zero coupon bond) e dall’altro una rendita finanziaria a durata predeterminata.
Il regime fiscale. Ogni strumento finanziario si caratterizza per un proprio regime di imposizione fiscale, che varia notevolmente in relazione al soggetto considerato (prenditore o investitore) a seconda della sua natura giuridica e del sistema tributario di appartenenza e che influisce in misura rilevante sulla convenienza dei vari soggetti a utilizzare l’uno o l’altro strumento (es: nei titoli azionari i dividendi distribuiti non sono deducibili23; viceversa le cedole pagate sono deducibili nel calcolo del reddito imponibile del soggetto emittente

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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