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I fondi rischi di carattere generale


Gli attuali bilanci bancari sono caratterizzati dalla presenza di diversi fondi che, in alcuni casi, potrebbero consentire la realizzazione di politiche di bilancio. Infatti, la variazione degli accantonamenti da un esercizio ad un altro di fatto potrebbe rappresentare una leva a disposizione della banca al fine di influenzare i risultati economici e il grado di adeguatezza patrimoniale. Particolarmente significativi possono essere considerati, ad es, gli spostamenti di risorse accolte dal fondo rischi su crediti –in situazioni caratterizzate da andamenti poco favorevoli dei risultati economici- per la copertura di un eventuale perdita, si potrebbe in parte usare il suddetto fondo al fine di limitare l’accantonamento al conto economico, evitando quindi un appesantimento del risultato dell’esercizio.
Un’altra leva per la stabilizzazione dei redditi è rappresentata dal fondo rischi bancari generali (che il legislatore ha previsto per gli enti creditizi per la particolare rischiosità dell’attività bancaria e tutelare la fiducia del pubblico) in quanto di fatto esso potrebbe divenire uno strumento utile per sostenere il risultato economico dell’esercizio; infatti attraverso gli accantonamenti sarebbe possibile comprimere i profitti netti e tramite gli utilizzi si avrebbe la possibilità integrarli. Tuttavia la variazione del fondo deve essere evidenziata nel C.E. e quindi specificativamente documentata.
Con i nuovi principi contabili le attuali regole di contabilizzazione dei fondi subiscono delle modifiche che avranno come conseguenza un effetto sulle politiche di bilancio.
Le nuove regole sul trattamento contabile dei fondi sono dettate dallo IAS 37 che individua delle condizioni necessarie affinché sia possibile l’iscrizione di un accantonamento e del relativo fondo. Nello specifico, il principio stabilisce che è necessario che vi sia una stretta relazione tra il fondo e alcune situazioni dettate dalla norma.
Quindi alla luce dello IAS 37, per poter effettuare un accantonamento ad un fondo deve esistere un obbligazione, precisamente individuata, che probabilmente genererà un’uscita finanziaria quantificabile in modo attendibile. Con particolare riferimento al bilancio bancario, l’applicazione di questo principio potrebbe rendere problematica l’iscrizione di accantonamenti ai fondi rischi su crediti e al fondo rischi bancari generali.

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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