La cartella di pagamento
Il concessionario deve rendere note ai soggetti iscritti le iscrizioni che li riguardano mediante le cc.dd. cartelle di pagamento.
La cartella di pagamento riproduce i dati della singola partita di ruolo. Essa contiene la data in cui il ruolo è stato rese esecutivo, la descrizione delle partite e le istruzioni sulle modalità di pagamento.
La cartella si riferisce a tutte le iscrizioni dei ruoli di un dato periodo. Quindi il suo contenuto non può essere eterogeneo in quando una cartella può contenere le iscrizioni di tributi erariali e locali ed anche di entrate non tributarie (contributi previdenziali, sanzioni, canoni…).
La cartella deve essere notificata al contribuente. Essa deve essere eseguita entro un termine perentorio in quanto è vietato lasciare il contribuente soggetto all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato o comunque eccessivo e irragionevole.
Quindi le cartelle di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza:
a. Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultato dovute a seguito di liquidazione;
b. Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito di controllo formale;
c. Entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti.
La cartella di pagamento contiene l’invito a pagare entro 60 gg le somme iscritte a ruolo con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Inoltre, dalla data di notificazione decorre un termine di 60 gg entro cui può essere proposto ricorso contro il ruolo.
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