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Interessi


Il pagamento delle imposte deve avvenire al momento della presentazione della dichiarazione. In tutti i casi in cui il pagamento avviene in seguito sono dovuti degli interessi.
La legge distingue 4 casi:
- interessi per mancato versamento diretto: se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati si applicano interessi in misura predeterminata dalla legge;
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo: essi si applicano quando, dalla liquidazione o dal controllo formale della dichiarazione, risulta un importo non versato. Ecco che devono essere dovuti gli interessi al tasso fissato per legge;
- interessi per dilazione: in caso di dilazione o sospensione si applicano gli interessi al tasso del 6% annuo;
- interessi di mora: essi si applicano quando il contribuente ritarda il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Se dopo 60 gg dalla notifica della cartella non è avvenuto il pagamento, sulla somma iscritta a ruolo sono dovuti glik interessi di mora la cui misura non è stabilita dal legislatore ma è fissata annualmente dal Ministro, sulla base della media dei tassi bancari attivi.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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