Gli strumenti civilistici
L’elusione di norme civilistiche è fenomeno diverso dall’elusione di norme fiscali dalla quale possono derivare solo conseguenze fiscali (e non la nullità del contratto). Tuttavia è possibile che un disegno elusivo venga realizzato con strumenti civilistici viziati (negozi simulati o privi di causa).
Se l’elusione di norme fiscali non ha conseguenze civilistiche, non è da escludere che un negozio che elude norme fiscali, sia anche nullo civilisticamente per difetto di causa o di altra nullità.
L’art. 1344 cc stabilisce che è nullo, per illiceità della causa, il contratto che costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa. Secondo un’interpretazione restrittiva consolidata, questa norma non è applicabile ai contratti che eludono norme fiscali in quanto si ritiene che le norme imperative cui si riferisce l’articolo sono le norme proibitive, ovvero le norme che vietano il compimento di determinati negozi. Ma le norme fiscali non sono norme proibitive in quanto non stabiliscono se un negozio possa essere messo o meno stipulato, ma disciplinano le conseguenze fiscali dei contratti.
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