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Limiti all’autonomia contrattuale

LIMITI ALL’AUTONOMIA CONTRATTUALE


Autonomia contrattuale → libertà dei fini ma:
- Tutela di interessi generali (es. iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale)
- Tutela della libera concorrenza → antitrust
- Tutela delle parti deboli del mercato (es. disciplina in termini di pubblicità ingannevole)

Il contratto ha forza di legge tra le parti → non produce effetti per i terzi
Nessuno può disporre degli interessi altrui se non ne ha il potere (eccetto gestione di affari altrui), nemmeno per un vantaggio economico (es. donazione è un contratto, non atto unilaterale)

L’autonomia contrattuale implica la libertà di concludere o non concludere un contratto; in alcuni casi vi è però l’obbligo a contrarre:
- Obbligo legale a contrarre → obbligo per legge (es. assicurazioni che ricevono la proposta di un contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile)
- Obbligo convenzionale a contrarre → vincolo assunto in base a un precedente contratto (es. contratto preliminare con cui le parti si obbligano a concludere un contratto definitivo)
Se vi è obbligo a contrarre e una delle parti non adempie, la controparte può ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso

Clausole = patti con cui le parti stabiliscono punto per punto il contenuto del contratto

Contratti atipici/innominati → non appartengono a quelli previsti dalla legge

Contratti misti → elementi di diversi contratti tipici (es. albergo = locazione + somministrazione + deposito)
I diritti reali su cosa altrui un numero chiuso → non è possibile crearne altri con i contratti
Le parti possono concludere contratti che non appartengono ai contratti tipici, purché siano diretti a realizzare un interesse meritevole di tutela → NO contratti illeciti
Limiti alla libertà di determinare il contenuto del contratto possono essere convenzionali o legali (es. locazione di immobili urbani limiti su durata e recesso)
Se una clausola imposta da norme imperative viene inserita difforme nel contratto, essa è nulla ed è sostituita di diritto da quella imposta → contratto valido ma con contenuto diverso

Contratto normativo = contratto con cui si stabilisce il contenuto dei contratti che in futuro si potranno concludere tra le parti → non obbliga a contrarre (a differenza del contratto preliminare) ma solo a inserire alcune clausole nei futuri contratti (es. contratti collettivi di lavoro)
Contratto consensuale → si conclude con il solo consenso delle parti
Contratto reale → si conclude con la consegna della cosa

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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