Conservazione della garanzia patrimoniale: azione revocatoria (ordinaria/pauliana)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE: AZIONE REVOCATORIA (ORDINARIA/PAULIANA)
Il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni
È necessaria la frode del debitore = conoscenza del pregiudizio che l’atto arreca ai creditori
Se l’atto è anteriore al sorgere del credito è necessario dimostrare la dolosa preordinazione
Se l’atto è a titolo oneroso, è necessario che anche il terzo sia stato partecipe alla frode
Sono protetti gli ulteriori terzi (aventi causa del terzo) che abbiano acquistato i loro diritti in buona fede e a titolo oneroso
La revocatoria rende l’atto inefficace nei confronti del creditore ma non tra le parti; il creditore può quindi promuovere le azioni esecutive nei confronti degli acquirenti
L’azione si prescrive in 5 anni
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Dettagli appunto:
- Autore: Fabio Merenda
- Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Diritto privato
- Docente: Prof. Roberto De Michel e Prof. Giuseppe Roccioletti
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