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Fatti e atti giuridici

FATTI E ATTI GIURIDICI


Fatto giuridico = ogni fatto al quale una norma giuridica collega un effetto

- Fatti in senso stretto → considerati in modo oggettivo, conta ciò che accade (nascita, morte..)

- Atti → conta l’aspetto soggettivo, la volontarietà (contratto, testamento, matrimonio..)
Atti materiali = diretta modificazione materiale del mondo esterno (es. costruzione, piantagione..) → atti di cui non interessa se sono stati compiuti volontariamente, conto solo che l’attività si sia verificata 
Atto giuridico = comportamento che la legge prende in considerazione in quanto imputabile ad una persona come sua propria azione
- Lecito → una persona fa uso di libertà o esercita poteri
- Illecito → contrario ad una norma o ad un principio dell’ordinamento e lede gli interessi protetti dalla norma
Disporre dei propri interessi = decidere la sorte dei propri interessi e realizzare la propria decisione
Atto giuridico → strumento con cui si attua una decisione circa la sorte dei propri interessi

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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