Skip to content

Autonomia privata

AUTONOMIA PRIVATA


ART. 1322 – AUTONOMIA CONTRATTUALE
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge
Interessi disponibili = interessi privati di cui le parti stesse possono liberamente disporre
Interessi non disponibili = interessi privati che vanno garantiti anche contro la volontà delle parti
Atto di autonomia → le parti regolano da sé i propri interessi
L’art. 1322 parla di “limiti imposti dalla legge”: infatti alcuni effetti di atti giuridici sono stabiliti da norme inderogabili perché l’ordinamento vuole proteggere un interesse anche contro l’autonomia dei privati (es. puoi fare il testamento per decidere la sorte dei tuoi beni dopo la morte ma non puoi escludere moglie e figli dall’eredità + patto di escludere rapporti sessuali dopo il matrimonio è nullo)
L’autonomia implica la corrispondenza tra volontà-effetti

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.