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Associazione in partecipazione e Joint Venture

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E JOINT VENTURE


Associazione in partecipazione → l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un apporto (es. tu mi dai i soldi, io ti prometto che se faccio degli utili te ne do una quota)
E’ un contratto di scambio, non un contratto associativo; se l’impresa va in perdita l’associato concorre alla copertura della perdita, salvo patto contrario
I terzi acquistano diritti solo nei confronti dell’associante (l’imprenditore) che è l’unico a cui spetta la gestione dell’impresa; l’associato ha diritto al rendiconto annuale, salvo più ampie previsioni contrattuali

Joint venture → 2 o più parti si accordano per realizzare un’opera, ciascuno con i propri mezzi, senza dar vita ad una società
E’ un contratto di collaborazione atipico, è detta anche “associazione temporanea di imprese”

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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